Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16803 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPUS MIRIAM, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 14/12/2006 R.G.N. 615/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità: rigetto del

ricorso.

Motivazione semplificata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che con ricorso notificato il 14 gennaio 2008, P. F.R. chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 7, e dell’art. 9, comma 5, in riferimento al combinato disposto dell’art. 4, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 16 della suddetta legge, la sentenza depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Cagliari, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le sue domande i riconoscimento dell’indennità di mobilità, a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro pari time con SO.GE.ME s.r.l e conseguente collocamento in mobilità nel 2001, indennità inizialmente riconosciutale dall’INPS fino al 30 giugno 2001 in L. 1.069.423 mensili e quindi revocata, con richiesta di restituzione di quanto nel frattempo erogatole;

che l’INPS ha resistito alla domanda con rituale controricorso;

ritenuto che il ricorso – il quale comunque non contiene la formulazione di un quesito di diritto in relazione alle censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in esso contenute, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in esame – è tardivo, in quanto notificato oltre il termine “lungo” di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c.;

che pertanto esso va dichiarato inammissibile;

che le spese di difesa dell’INPS sono irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all’epoca della domanda giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese dell’INPS. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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