Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16803 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24277-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA

MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

OMG OFFICINE METALMECCANICHE GENERALI SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO LANCIANI 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PIROZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2014 della COMM.TRIB.REG. CALABRIA,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.M.G. Officine Meccaniche Generali s.r.l. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Crotone sette cartelle di pagamento, mai notificatele, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo per effetto del rilascio dei relativi estratti-ruolo. Costituitosi tardivamente il Concessionario, l’adita C.T.P. dichiarò l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, avendo lo stesso Concessionario dimostrato, mediante la prodotta documentazione, che le cartelle erano state regolarmente notificate. La C.T.R. della Calabria, però, con decisione del 25.2.2014, accolse l’appello della società, rilevando l’intervenuta decadenza da parte del Concessionario, per essersi tardivamente costituito, donde l’inutilizzabilità della relativa documentazione.

Equitalia Sud s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste O.M.G. Officine Meccaniche Generali s.r.l. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La ricorrente si duole della decisione nella parte in cui s’è ritenuta la tardività e quindi l’inutilizzabilità – del deposito dei documenti afferenti alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento in questione, giacchè detta documentazione ineriva ad una mera difesa (ossia, alla contestazione dei fatti costitutivi dell’altrui pretesa), non già ad eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, che invece presuppongono la tempestiva costituzione in giudizio.

2.1 – Preliminarmente, va rilevato che la memoria depositata il 15.1.2021 dall’avv. Carmela Parisi per conto di Equitalia Sud s.p.a., è da considerarsi tamquam non esset.

E’ noto, infatti, che il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto l’estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1 luglio 2017, al contempo prevedendo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” (AdER), ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate, subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione.

Al riguardo – tenuto anche conto della decisione adottata dalle Sezioni Unite circa il patrocinio del nuovo ente da parte degli avvocati del libero foro (Cass., Sez. Un., n. 30008/2019) – basti qui osservare che difetta in ogni caso la permanenza dello ius postulandi in capo al predetto legale, non potendo in tal caso configurarsi l’ultrattività della procura, come da insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12095/2014, in relazione all’attività processuale svolta dal procuratore nell’interesse della medesima società, cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione (ossia, dopo la perdita della propria capacità di stare in giudizio – v. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013), e ciò in quanto la stessa estinzione della società e il conseguente subentro del nuovo ente sono disciplinati da una specifica disposizione di legge.

Non essendosi tale nuovo ente costituito nel presente giudizio, questa decisione viene dunque resa nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., atteso che, in ogni caso, l’istituto dell’interruzione è incompatibile con il processo di cassazione, stante la sua struttura officiosa (v. Cass. n. 7477/2017 e Cass. n. 28741/2018), sicchè il processo non può che regolarmente proseguire nei confronti delle parti già costituite, ma – per quanto concerne la ricorrente sulla base degli atti di causa precedenti alla sua estinzione ope legis; resta ovvio che il nuovo ente potrà avvalersi degli effetti della presente decisione, stante il suo subentro all’odierna controricorrente, nei termini prima esposti.

3.1 – Vanno poi disattese le eccezioni sollevate dalla società contribuente in controricorso.

Anzitutto, non v’è dubbio che l’impugnazione della sentenza sia da considerare tempestiva, perchè proposta entro il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., evidente essendo che esso decorre dalla data di pubblicazione della decisione, ossia dal 25.2.2014, unica data rilevante a tal fine (l’altra data riportata in frontespizio, ossia il 4.12.2013, è ovviamente quella della deliberazione). Ogni contraria considerazione al riguardo da parte della controricorrente costituisce un manifesto fuor d’opera.

Completamente destituita di fondamento è l’ulteriore eccezione secondo cui la mancata costituzione in appello da parte dell’Agenzia vittoriosa in primo grado comporterebbe la rinuncia alle domande ed eccezioni già formulate dinanzi al primo giudice, perchè non riproposte in grado d’appello, ex art. 346 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. La controricorrente, al riguardo, mostra palesemente di confondere l’onere di riproposizione in appello, da parte dell’appellato vittorioso, delle domande non accolte dal primo giudice (onde investirlo del loro esame, nel caso di accoglimento dell’impugnazione avversaria), rispetto all’onere di costituirsi in giudizio onde spiegare le proprie difese rispetto a detta impugnazione, attività che ben può mancare, in concreto, ove la stessa parte vittoriosa rimanga contumace: è fin troppo evidente che la presunzione di rinuncia – che vale esclusivamente rispetto alle domande non accolte, ossia quelle non esaminate dal primo giudice – non può certo riverberarsi sulla stabilità ed efficacia della decisione di primo grado, rispetto alle domande invece accolte. Anche tale eccezione, dunque, costituisce un manifesto fuor d’opera.

4.1 – Ciò posto, il ricorso è fondato.

A fronte della tardiva costituzione del Concessionario, e quindi della tardiva produzione della documentazione inerente alla notificazione delle cartelle per cui è processo, la società contribuente avrebbe potuto, al più, chiedere e beneficiare di un termine a difesa per controdedurre, giacchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 non è previsto a pena di decadenza della facoltà di produrre documenti e di contestare i fatti costitutivi dell’altrui pretesa, come è appunto nella specie (Cass. n. 6734/2015; Cass. n. 2585/2019).

E’ quindi evidente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l’inutilizzabilità dei documenti in questione, è erronea ed è dunque cassata in relazione.

5.1 – In definitiva, il ricorso di Equitalia Sud s.p.a. è accolto, e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Pertanto, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto (non risulta dagli atti che la società abbia mai mosso contestazione alcuna circa la regolarità delle notifiche delle cartelle, per come dimostrate dal Concessionario e ritenute dal primo giudice), la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della società, per tardività, non essendo state impugnate le cartelle nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, corrente dalle rispettive date di notifica.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Dall’accoglimento del ricorso, infine, discende de plano il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controricorrente.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito, condannando la società alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre le spese generali forfetarie in misura del 15%, oltre IVA e CPA ed accessori di legge e Euro 200.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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