Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16803 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6534-2012 proposto da:

F.G., (OMISSIS), F.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO D’AMMANDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO D’AMMANDO;

– ricorrenti –

contro

FE.PR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO LUCATTELLI;

– controricorrente –

e contro

F.E., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 640/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato D’AMMANDO Maurizio, difensore delle ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RIZZO Carla, difensore del resistente che si riporta

ed insiste sul rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del 5^ motivo di

ricorso assorbito l’8^ motivo e rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata, pubblicata il 21 dicembre 2011, ha definito, in fase di impugnazione, tre distinti giudizi.

Il primo veniva introdotto nel novembre 2001 da F.L., Emma e Giuliana. Le attrici chiedevano la divisione dei beni ereditari rivenienti dalla successione di F.I. e V.L., previa collazione di quanto il convenuto Fe.Pr. aveva ricevuto per donazione diretta e indiretta dal defunto genitore, oltre che l’ammontare dei canoni di locazione non corrisposti relativi a un immobile ubicato in (OMISSIS).

Il convenuto si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e proponendo, poi, domande riconvenzionali; queste avevano ad oggetto: la pronuncia di una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto non concluso con riferimento all’immobile predetto; la condanna, in via subordinata, delle attrici al pagamento della somma di Euro 15.493,71, pari all’importo a queste versato a titolo di caparra per l’acquisto dell’immobile; la condanna delle predette F.L., E. e G. al rimborso delle spese straordinarie affrontate per la manutenzione dell’immobile; la condanna delle stesse al risarcimento del danno; l’accertamento che il proprio godimento del cespite aveva titolo in un comodato; la pronuncia in ordine alla collazione di tutte le donazioni dirette e indirette ricevute dalle attrici.

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 100/2007, dichiarava inammissibili le domande formulate da Fe.Pr., dichiarava sciolta la comunione, procedeva all’assegnazione dei due immobili compresi nell’asse ereditario e stabiliva i conguagli.

Le domande riconvenzionali proposte da Fe.Pr., dichiarate inammissibili nel predetto giudizio a causa della loro tardività, venivano riproposte. Era quindi introdotto altro procedimento che si concludeva con sentenza n. 738/2007 del Tribunale di Terni. Detta sentenza respingeva la domanda ex art. 2932 c.c. ritenendo non soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto preliminare di compravendita dell’immobile.

In tale giudizio parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata restituzione del cespite al proprio genitore, che ne aveva fatto richiesta a Pr. fin dal 1993. Il Tribunale respingeva anche detta domanda in considerazione della mancata produzione in giudizio dell’atto introduttivo del procedimento con cui il de cuius nel 1993 aveva richiesto il rilascio dell’immobile.

Il terzo giudizio era introdotto da F.L., E. e G. per ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento di una somma per l’occupazione dello stesso.

Il Tribunale, con sentenza n. 4/2008 accoglieva entrambe le domande.

Le tre decisioni venivano impugnate e la Corte di appello di Perugia, con la pronuncia sopra indicata, in riforma delle sentenze nn. 100/2007 e 4/2008, dichiarava trasferito a Fe.Pr., previo versamento del relativo prezzo, l’immobile ubicato in (OMISSIS); assegnava quindi alle appellate L., E. e F.G. l’altro immobile rientrante nel compendio ereditario, assegnava a Pr. i mobili esistenti nell’appartamento che gli era stato trasferito, poneva a carico delle parti le somme a titolo di conguaglio e compensava le spese dei due gradi di giudizio.

La pronuncia è stata impugnata per cassazione da L. e F.G. con un ricorso che contiene otto motivi. Resiste con controricorso F.P.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede F.E. e l’altro coerede F.A., che era rimasto contumace anche avanti alla Corte di appello. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. “e delle norme ad esso collegate”, lamentando la mancanza del presupposto applicativo della suddetta disposizione, nonchè l’omessa, insufficiente e illogica motivazione e la violazione del principio che vieta lo jus novorum in appello. Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado il controricorrente aveva presentato in data 18 novembre 2008 una domanda di accesso ai documenti amministrativi, ottenendo due documenti, costituiti da una lettera datata 17 ottobre 1991, sottoscritta da lui e da F.I., e una dichiarazione resa all’Inps dallo stesso Fe.Pr. il giorno 8 giugno 1990; l’atto di appello si era basato su tale documentazione e quest’ultima aveva indotto la Corte di merito a riformare le pronunce di primo grado nonostante il reperimento di tale documentazione fosse dipeso da un’attività successiva alla definizione dei giudizi da parte del Tribunale. Rilevano le ricorrenti che l’art. 345 c.p.c. con l’espressione “documenti indispensabili ai fini della decisione della causa” fa riferimento alle situazioni nelle quali il giudice di appello si trovi nell’impossibilità di decidere, e cioè di prendere qualsiasi decisione. Inoltre, la controparte non aveva fornito alcuna dimostrazione circa l’impossibilità di produrre nel precedente grado di giudizio la documentazione versata in atti.

Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1350 e 1351 c.c., oltre che la violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e la carente e illogica motivazione. Assumono i ricorrenti che la dichiarazione dell’8 giugno 1990 era volta a dimostrare la veridicità dell’offerta di vendita formulata da F.I., evidentemente messa in dubbio dall’Inps, ai fini della concessione di un mutuo. La successiva lettera del 17 ottobre 1991 sottoscritta da Pr. e F.I. era d’altra parte finalizzata a conferire veridicità a quanto contenuto nella scrittura privata del 19 maggio 1990, sempre ai fini dell’ottenimento del mutuo. Rilevano le ricorrenti che la predetta dichiarazione del 19 maggio 1990 aveva portata meramente ricognitiva e che gli altri due documenti rinviavano a un accordo inesistente e non manifestavano, comunque, la volontà specifica di concludere il contratto di compravendita, quanto, piuttosto, l’intendimento di conseguire un finanziamento.

Il terzo motivo contiene censure che sono rubricate come violazione dell’art. 2932 c.c., commi 1 e 2, anche in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 40 mancanza di condizioni dell’azione, inammissibilità dell’esecuzione in forma specifica della scrittura privata del 19 maggio 1990 e violazione delle prescrizioni urbanistiche in tema di trasferimenti Immobiliari. Si rileva: che Fe.Pr. non aveva eseguito la propria prestazione, nè aveva fatto valida offerta di essa; che la scrittura privata del 19 maggio 1990 mancava di ogni indicazione circa l’ubicazione, i confini e i dati catastali dell’immobile promesso in vendita; che tale scrittura privata non conteneva alcun elemento da cui potesse desumersi il rispetto delle prescrizioni di cui alla L. n. 47 del 1985.

Col quarto motivo è denunciata la violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., la violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 100/2007 del Tribunale di Terni in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria e all’assegnazione degli appartamenti caduti in successione, l’omessa pronuncia sulle domande delle parti, l’illogicità e il difetto assoluto di motivazione, nonchè la violazione dei principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (nel motivo si legge “giudicato”, ma è da credere che sul punto sia occorso un mero refuso). In sintesi le ricorrenti rilevano che la controparte non aveva impugnato il capo della sentenza con cui si era disposto lo scioglimento della comunione e l’assegnazione degli immobili ad esse istanti. Fe.Pr., infatti, si era limitato a reiterare la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. della promessa di vendita del 19 maggio 1990. Di contro la sentenza n. 100/2007 aveva pronunciato nel senso che si è sopra indicato con una decisione non interlocutoria ma definitiva.

Col quinto motivo le ricorrenti lamentano la violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 724 e 2043 c.c., nonchè la violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno e di comunione ereditaria. Rilevano che la sentenza n. 100/2007 del Tribunale di Terni aveva accolto la domanda risarcitoria per l’occupazione senza titolo dell’immobile sito in Terni con riguardo al periodo da maggio 1999 a luglio 2006 e che analoga domanda era stata accolta con la sentenza n. 4/2008 per l’arco di tempo ricompreso tra febbraio 2007 e la data di rilascio. La sentenza n. 738/2008 aveva invece respinto la pretesa risarcitoria con riferimento al periodo ricompreso tra il 1993 e il 1999 sul fondamento che non era stato prodotto in giudizio l’atto contenente la domanda giudiziale di rilascio proposta dal de cuius nei confronti del figlio Primo: evenienza, questa, che però era del tutto incontroversa. La Corte di appello non aveva reso alcuna pronuncia sulla domanda di danni per il titolo appena indicato, ritenendo che Fe.Pr. si era opposto legittimamente alla restituzione dell’immobile da lui occupato. Tale argomentazione, secondo le ricorrenti, non era peraltro corretta, visto che la sentenza ex art. 2932 c.c. determina il trasferimento della proprietà ex nunc.

sesto motivo contiene una censura di violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 720 c.c.; si lamenta inoltre la mancanza del presupposto applicativo della norma e il difetto di motivazione. La sentenza impugnata, secondo le ricorrenti, aveva infatti limitato l’assegnazione ad uno solo dei due appartamenti (quello ubicato in (OMISSIS)), laddove avrebbe dovuto procedere all’attribuzione anche dell’immobile di (OMISSIS).

Col settimo mezzo è denunciata la violazione, la falsa ed errata applicazione dell’art. 724 c.c., oltre che la mancanza del presupposto applicativo della norma e il vizio di motivazione. La Corte di Perugia aveva qualificato il versamento di 30.000.000 ricevuto dalle ricorrenti, per volontà del padre I., a mezzo del fratello, un pagamento in acconto sul prezzo dovuto per l’appartamento di (OMISSIS). Di contro, come ritenuto correttamente della sentenza n. 100/2007, il de cuius aveva nella circostanza inteso operare una donazione indiretta, tanto che le istanti avevano chiesto che la somma predetta venisse imputata alle proprie quote ex art. 724 c.c..

Con l’ottavo motivo è lamentata la violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c.. La censura investe la decisione della Corte di merito relativa alla compensazione delle spese di giudizio: si assume che per le spese avrebbero dovuto essere poste a carico di Fe.Pr. in considerazione del rigetto delle domande da questo proposte.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente per le reciproche implicazioni che presentano.

I documenti prodotti in appello sono costituiti da una lettera del 17 ottobre 1991, sottoscritta da Pr. e F.I., indirizzata all’Inps, nella quale l’odierno controricorrente formula istanza di concessione di un mutuo da destinare al pagamento del prezzo dell’immobile ubicato in (OMISSIS), e in cui è fatta menzione della promessa di vendita del 19 maggio 1990, nonchè da una dichiarazione resa all’Inps da Fe.Pr. in data 8 giugno 1990, autenticata da un funzionario dell’ente, in cui lo stesso Primo dichiara di accettare e condividere le condizioni contenute nella promessa di vendita predetta.

Occorre avvertire che la Corte distrettuale da tali documenti ha tratto argomento per ritenere esistente la concorde volontà di I. e Fe.Pr. di concludere un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile sopra indicato. In particolare, il giudice dell’impugnazione ha preso in esame la scrittura privata del 19 maggio 1990, con cui F.I. dichiara di aver raggiunto un accordo con il figlio per vendere a costui l’immobile; la scrittura privata contiene nel dettaglio i termini dell’accordo, e quindi, anzitutto, il prezzo convenuto e le modalità di pagamento. Tale atto, secondo la Corte di Perugia, andrebbe posto in relazione ai documenti prodotti in fase di gravame: infatti mentre l’atto unilaterale del 19 maggio 1990 conterrebbe una mera proposta di vendita, la lettera del 17 ottobre 1991 varrebbe come accettazione della proposta da parte il figlio: interpretazione, questa, che risulterebbe suffragata proprio dalla dichiarazione resa dallo stesso Pr. l’8 giugno 1990 al funzionario dell’Inps.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha reputato ammissibile l’indicata produzione documentale sia in quanto ritenuta indispensabile ai fini della decisione della causa, sia in quanto Fe.Pr. avrebbe fornito quantomeno un principio di prova circa l’impossibilità di produrre i detti documenti avanti al giudice di primo grado.

Prevede infatti l’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo ratione temporis applicabile alla presente causa, anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla L. n. 69 del 2009 e dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

La questione circa l’impossibilità di produrre i documenti nella precedente fase del giudizio, svoltasi avanti al Tribunale di Terni, è stata risolta dalla Corte di appello di Perugia in termini dubitativi, valorizzando circostanze che la medesima ha ritenuto assurgere a un “principio di prova”. In effetti, non si ravvisano, nella fattispecie, elementi che attestino, con certezza, la suddetta impossibilità: nè rileva, a tal fine, il generico riferimento, contenuto in una lettera del 25 febbraio 2008, allegata alla istanza di accesso del 5 marzo 2008, a una precedente richiesta di identico contenuto. Il fatto, evidenziato dalla Corte di merito, che la pratica sia stata rinvenuta in occasione del trasferimento degli archivi Inps da Terni e Narni non prova nulla, in assenza di riscontri quanto a istanze di accesso presentate in tempo utile per la produzione dei documenti in primo grado e quanto a successivi responsi dell’ente nel senso dell’irreperibilità dei documenti stessi.

Non è stata quindi fornita una prova piena, e perciò idonea, dell’impossibilità di produrre documenti avanti al Tribunale.

Altre considerazioni impone il profilo attinente alla indispensabilità della prova.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato, al riguardo, che le prove “indispensabili”, che il collegio è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificate preclusioni, sono quelle che esso ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto all’incidenza che le prove, definite come “rilevanti” dall’art. 184, comma 1 (nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) e dall’art. 420 c.p.c., comma 1, hanno sulla decisione finale della controversia: prove che, proprio perchè “indispensabili”, sono capaci di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. E’ stato infatti sottolineato che risponde a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire in sede di gravame, pure cioè in uno stato avanzato dell’intero iter processuale, un parziale ridimensionamento proprio perchè si è in presenza di prove che, per il loro spessore, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado.

Questo ribaltamento di prospettiva, rispetto alla logica delle preclusioni, deve peraltro attuarsi nel rispetto del principio del giusto processo, sicchè il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso ai poteri istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso (Cass. S.U. 20 aprile 2005, n. 8203).

Coerentemente a tali indicazioni questa Corte regolatrice ha in più occasioni ribadito che l’art. 345 c.p.c., comma 3 fa salva l’ammissibilità delle prove, ivi compresi i documenti che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’Influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, imponendo tuttavia al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (tra le più recenti: Cass. 31 agosto 2015, n. 17341; Cass. 23 luglio 2014, n. 16745; Cass. 27 agosto 2013, n. 19608).

Deve pure osservarsi che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 3 non attiene al merito della decisione, ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1277; Cass. 17 giugno 2009, n. 14098).

L’apprezzamento circa l’ammissibilità dei documenti prodotti in fase di gravame è dunque strettamente correlato al valore che essi presentano ai fini della controversia: ciò che è oggetto del secondo motivo di ricorso.

Come si è detto, la Corte di appello ha valorizzato, quali atti prenegoziali di proposta e accettazione, l’atto unilaterale del 19 maggio 1990 e la lettera del 17 ottobre 1991, precisando che la volontà di Fe.Pr. di aderire all’offerta del padre sarebbe riscontrabile nella dichiarazione dell’8 giugno 1990. Quest’ultimo atto non ha però, in sè, alcun valore sul piano della formazione della volontà negoziale, in quanto è rimasto del tutto estraneo alla sfera dell’assunto proponente F.I..

Ora, la sentenza impugnata conferisce valore di proposta alla dichiarazione del 19 maggio 1990, laddove quest’ultima presenta, in realtà, un valore meramente ricognitivo: in tale atto, infatti, F.I. non propone alcunchè, ma dichiara di aver raggiunto un precedente accordo col figlio Pr. in ordine alla vendita dell’immobile. A quanto è dato di leggere nella pronuncia, il preciso contenuto giuridico di tale accordo non è anzi nemmeno chiarito, visto che la locuzione impiegata dal dichiarante, nella sua genericità, è compatibile sia con la puntuazione, sia con la conclusione, in forma solo orale, di un contratto preliminare, sia infine con un accordo, sempre verbis tantum, avente ad oggetto la vera e propria compravendita. La Corte di merito omette di chiarire, sul piano motivazionale, perchè la dichiarazione in esame essa debba qualificarsi come proposta di preliminare.

La successiva lettera del 17 ottobre 1991, d’altro canto, ha un contenuto ancora più ambiguo. Essa non contiene una manifestazione di volontà dell’oblato, nei confronti del proponente, specificamente diretta alla conclusione di un contratto. Il documento infatti, raccoglie le dichiarazioni che Italo e Primo formulano all’Inps per ottenere dall’ente la concessione di un mutuo e nello scritto è operato il richiamo a una pregressa operazione: operazione che, oltretutto, sottoscrittori della lettera nemmeno riconducono al contratto preliminare, facendo i medesimi piuttosto riferimento a una compravendita già conclusa; come si legge all’interno della missiva, riprodotta nella sentenza impugnata, infatti, Pr. rappresenta all’Inps che “trattasi di reale compravendita tra me e mio padre”, mentre Italo precisa che “con questo atto io ho già venduto a Pr. tale appartamento”.

Priva di rilievo, nel quadro della presente indagine ricognitiva, risulta poi essere la dichiarazione resa da Fe.Pr. all’Inps l’8 giugno 1990, giacchè essa, pur esprimendo l’adesione del controricorrente al contenuto dell’atto unilaterale del 19 maggio 1990, risulta preordinata a scopi del tutto estranei al perfezionamento del contratto ed è diretta a un soggetto terzo.

Nella fattispecie si è dunque in presenza di scritti che non esprimono alcuna attuale volontà negoziale. In particolare, nè la dichiarazione del 17 ottobre 1991, nè quella dell’8 giugno 1990, entrambe oggetto della produzione in appello, sono indirizzate al supposto proponente; esse, poi, sono finalizzate alla mera rappresentazione, all’Inps, delle condizioni che dovrebbero giustificare l’erogazione di un mutuo.

Ora, la conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare doveva emergere da un contesto documentale deputato a raccogliere la volontà negoziale degli interessati.

Infatti, l’atto scritto, richiesto dalla legge ad substantiam e non ad probationem per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà (Cass. 12 novembre 2013, n. 25424; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 1994, n. 8937; Cass. 21 marzo 1990, n. 2349; Cass. 31 luglio 1987, n. 6644). E’ necessario, cioè, che dal documento stesso emerga l’esistenza dell’animus obligandi, non bastando che in esso si sia inteso semplicemente riconoscere il fatto storico del pregresso accordo (così Cass. 31 luglio 1987, n. 6644 cit.).

Parimenti inaccettabile è l’assunto della Corte distrettuale secondo cui la lettera del 17 ottobre 1991, in sè e per sè considerata, avrebbe il contenuto di un contratto preliminare: e ciò in quanto, come si è visto, essa non esprime alcun intento negoziale e presenta oltretutto un contenuto del tutto ambiguo, menzionando un pregresso e inesistente accordo avente ad oggetto la compravendita del bene.

Essendo inidonei a documentare la conclusione del contratto preliminare di compravendita, i documenti prodotti in fase di appello non presentano alcuna decisività.

I primi due motivi vanno dunque accolti.

Dall’accoglimento dei predetti discendono le seguenti conseguenze.

Il terzo motivo risulta essere assorbito, in quanto verte sulla concreta attuabilità dell’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare: contratto che, per quanto sopra osservato, non può dirsi validamente concluso.

Parimenti assorbito è il quarto, che ha ad oggetto il contrasto di giudicati che si determinerebbe tra la pronuncia ex art. 2932 c.c. e la divisione giudiziale del compendio ereditario.

Il quinto motivo è pure assorbito.

Esso concerne il risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile di Terni da parte di Fe.Pr.: risarcimento ragguagliato al valore locativo del cespite nel periodo ricompreso tra il 1993 e il 1999. La questione afferente il nominato risarcimento costituiva oggetto dell’appello incidentale di L., E. e F.G. (anche se in sede gravame le predette si dolevano pure del mancato riconoscimento del risarcimento nel periodo anteriore all’anno 1993: tema, questo, di cui le ricorrenti più non dibattono nella presente sede).

La Corte di merito ha nella sostanza riconosciuto, in astratto, il diritto risarcitorio (pag. 10 della sentenza impugnata), ma lo ha poi di fatto negato. Nulla ha disposto al riguardo, ma, in contrapposizione a quanto prima affermato riguardo alla spettanza del diritto, ha argomentato in ordine alla stipula del contratto preliminare (pagg. 11 ss.): stipula che è stata quindi implicitamente ritenuta ostativa all’insorgenza del diritto in questione.

Va premesso che non si verte in tema di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, posto che questa non ricorre nel caso in cui il detto giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. 14 gennaio 2015, n. n. 452; Cass. n. 25 settembre 2012, n. 16254). Ciò detto, nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso inteso a censurare statuizioni della sentenza impugnata dipendenti da quelle investite da cassazione, in accoglimento di un altro motivo, resta assorbito da questo accoglimento (Cass. 1 marzo 1995, n. 2328).

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al sesto motivo, dal momento che la riconduzione all’asse ereditario dell’immobile di (OMISSIS) è dipendente dal mancato trasferimento del bene a Fe.Pr..

Stessa sorte segue il settimo motivo, vertente sulla natura del versamento di Lire 30.000.000 ricevuto dalle ricorrenti: versamento che non può qualificarsi acconto sul prezzo se il preliminare di vendita non venne validamente concluso.

L’ottavo, infine, risulta assorbito per effetto dell’effetto espansivo interno della cassazione della sentenza.

In conclusione, vanno accolti i primi due motivi e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, la quale pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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