Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16803 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16803 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 9573-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

2013

SOCIETA’ SACCOMANDI SRL 00997240676;
– intimata –

5451

avverso la sentenza n. 34/3/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di L’AQUILA dell’11.2.2010,
depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 05/07/2013

consiglio del 12/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.197/02/2007 della CTP di Teramo che aveva accolto il ricorso della
società contribuente “Saccomandi srl”- ed ha così annullato la cartella di pagamento
per il recupero di imposte non versate e sulla premessa dell’adottato diniego di
condono con cui l’Agenzia aveva —sulla premessa della decadenza dall’istanza di
definizione agevolata ai sensi dell’art.9-bis della legge n.289 del 2002 per effetto del
pagamento delle sole prime rate dell’importo rateizzato dovuto per la definizione
agevolata- dichiarato non perfezionata la menzionata istanza di definizione del debito
tributario.
La predetta CTR —provvedendo sulla sola impugnazione della cartella di pagamentoha evidenziato di avere (alla medesima udienza di discussione) già provveduto
(acccogliendolo) sul ricorso contro il diniego di condono, sicchè -una volta annullato
l’atto presupposto- si imponeva anche l’annullamento dell’atto conseguente.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo (improntato alla violazione dell’art.295 cpc) la ricorrente
Agenzia assume che il semplice presupposto dell’esistenza di una sentenza (non
definitiva) concernente la validità del provvedimento presupposto di diniego di
condono non può costituire ragione sufficiente di adozione per la pronuncia relativa
all’atto conseguente (la cartella di pagamento), sicchè il giudicante avrebbe dovuto

3

Osserva

sospendere la pronuncia sulla questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in
giudicato la pronuncia relativa alla questione pregiudicante.
Il motivo appare fondato, e se ne propone l’accoglimento (con assorbimento dei
motivi residui).
Ed infatti il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente, come dianzi

passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.
Consegue da ciò che la sentenza impugnata —che non si è attenuta a detti principimeriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito
affinchè torni a provvedere sulle questioni oggetto dell’appello, una volta decisa
definitivamente la questione pregiudicante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

menzionata, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse

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