Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16802 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/02/2007 R.G.N. 1358/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivazione semplificata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A.C., dipendente dal 3 giugno 1991 al 31 dicembre 1996 dall’imprenditore individuale G., dichiarato fallito con sentenza del 22 settembre 1999, a seguito di istanza proposta il 1 luglio 1993, aveva chiesto all’INPS, ai sensi della L. n. 80 del 1992, art. 2 il pagamento delle retribuzioni insolute relative ai mesi da ottobre a dicembre 1996, data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo che ricorresse nel caso esaminato l’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge invocata.

Su appello dell’INPS, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 7 febbraio 2007, ha viceversa ricondotto il caso all’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge, confermando con tale diversa motivazione l’accoglimento della domanda.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso l’INPS con un unico articolato motivo, col quale, condividendo l’assunto secondo il quale il caso va esaminato alla luce della lett. a) dell’art. 2 citato, ne denuncia peraltro la violazione da parte dei giudici di merito, in ragione del fatto che, nel caso esaminato, i tre mesi precedenti la cessazione di rapporto di lavoro (31 dicembre 1996) per i quali è chiesta la retribuzione non rientrano nei dodici mesi precedenti la data della dichiarazione di fallimento ((OMISSIS)) o la data della richiesta di apertura della relativa procedura (istanza di fallimento del 1 luglio 1993) nè sarebbe condivisibile l’assunto della Corte territoriale secondo il quale la pretesa dell’ A. sarebbe fondata perchè l’istanza di fallimento “è addirittura anteriore alla data di maturazione delle tre mensilità richieste”.

Il ricorso è fondato.

A norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1 l’intervento del Fondo di garanzia istituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 a favore dei dipendenti di imprese fallite, assoggettate a concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa etc. (oltre che dei dipendenti di imprese non assoggettabili a tali procedure, sempre che le garanzie patrimoniali dei relativi crediti siano risultate insufficienti in sede di esecuzione forzata) riguarda il pagamento delle retribuzioni non percepite “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate… ” (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa etc.) “b) la data di inizio dell’esecuzione forzata, c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è intervenuta durante la continua – fazione dell’attività di impresa”.

Poichè la fattispecie sub b) riguarda l’ipotesi di imprese non assoggettate alle procedure concorsuali e quelle sub c) relative all’ipotesi opposta presuppongono l’intervenuta dichiarazione di fallimento, di ammissione al concordato preventivo etc, il caso oggetto del giudizio va valutato alla stregua dell’ipotesi di cui alla lett. a) della norma citata, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.

Va allora rilevato che esso non è riconducibile a tale ipotesi, collocandosi le tre mensilità di retribuzione richieste (ottobre – dicembre 1996) al di fuori dei dodici mesi precedenti sia la dichiarazione di fallimento dell’impresa da-trice di lavoro del sig. A. ((OMISSIS)) sia (secondo la corretta in- terpretazione della norma alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 10.7.1997 in causa C-373/95) la data della richiesta di apertura della relativa procedura (1 luglio 1993).

Nè appare possibile condividere l’affermazione della sentenza, secondo la quale la pretesa dell’ A. sarebbe fondata perchè l’istanza di fallimento “è addirittura anteriore alla data di maturazione delle tre mensilità richieste”.

Un tale assunto finirebbe infatti per creare una ulteriore ipotesi di intervento del Fondo di garanzia non previsto dalla legge, nella quale verrebbe infatti svuotato di significato il termine di un anno previsto per l’individuazione del trimestre oggetto dell’intervento.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dell’originaria domanda di A.C..

Nulla per le spese dell’intero processo, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di A. C.; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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