Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16802 del 24/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16802 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
TRAINA Giacomo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vanessa
Fallica, con domicilio eletto in Roma alla via Alberico
Il, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Elio Ludini;
– ricorrente non diligente contro
SALVO Benedetta, DE FRANCISCO Gioacchino e DE FRANCISCO
Francesca, rappresentati e difesi, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Emanuele
Miceli, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.
Francesca Giambelluca in Roma, largo Learco Guerra, n.
5;
– controricorrenti –

eit< Data pubblicazione: 24/07/2014 es, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1573 del 2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2014 dal Consigliere relatore Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Giacomo Traina, con atto notificato in data 8 maggio 2013, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1573 del 2012. Il ricorso appare improcedibile, per mancato deposito, essendo stata la causa iscritta a ruolo su iniziativa dei controricorrenti Benedetta Salvo, Gioacchino De Francisco e Francesca De Francisco. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio». Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 2 Dott. Alberto Giusti. che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-guater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e danna con- il ricorrente al pagamento delle spese processua- li sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-guater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. - 3 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la V1-2 Sezione civile della Corte suprema di cessazio-

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