Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16802 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28627-2013 proposto da:

ESERCIZI AUTOMOBILISTICI F. DI F. A. & C SAS,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CARSO 43, presso lo studio

dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 113/21/13 del 15.5.2013, rigettò gli appelli riuniti proposti da Esercizi Automobilistici F. di F. A. & C. s.a.s. avverso le due sentenze della C.T.P. di Roma nn. 410 e 412 del 28.9.2010, con cui erano stati rigettati i ricorsi dalla stessa proposti avverso le intimazioni di pagamento relative a versamenti IVA per gli anni 1992 e 1994.

Esercizi Automobilistici F. di F. A. & C. s.a.s. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso in quanto, con memoria depositata il 15.1.2021, la società ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate proceduto allo sgravio delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni impugnate, come da documentazione rilasciata dalla stessa Agenzia.

1.2 – Detta istanza comporta l’adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere.

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, come anche richiesto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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