Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16802 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16802 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3587-2011 proposto da:
NIRO COSTRUZIONI SRL 09462320152, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo
studio dell’avvocato GRAPPINI MASSIMO, rappresentata e
difesa dall’avvocato LEONI FERNANDO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIE DELLE ENTRATE, in persona del Direttor pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso la sentenza n. 151/22/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 3/12/2009,
depositata il 18/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/06/2013 dal Consigliere Relatore

udito l’Avvocato Leoni Leonardo difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso come da relazione.

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha respinto accolto l’appello della “Ni.Ro. Costruzioni srl” appello proposto contro la sentenza n.431/31/2007 della CTP di Milano che aveva
respinto il ricorso della predetta società- ed ha così confermato gli avvisi di
accertamento per IVA-IRPEG-IRAP per gli anni dal 1998 al 2004 con cui sono stati
contestati alla contribuente violazioni sia di carattere formale che di carattere
sostanziale.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che “il Collegio non trova
motivazioni tra le lagnanze di parte per l’accoglimento dell’appello”. La
Commissione ha poi esaminato argomenti come “l’acquiescenza della società
appellante”; la “falsa e carente interpretazione dei fatti”; “il riconoscimento di un
credito”, argomenti che non è possibile intendere in che relazione si trovino rispetto
alle “lagnanze” di cui sopra si è detto e neppure se esse siano questioni fatte oggetto
delle censure da parte dell’appellante o di questioni proposte per altro verso.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo ed il terzo motivo di censura (il primo improntato alla nullità
della sentenza per omessa pronuncia ed il secondo improntato al vizio di omessa
motivazione; entrambi logicamente preliminari rispetto al primo motivo) la ricorrente
si duole —dopo avere dato autosufficiente allegazione delle eccezioni proposte
nell’atto di appello, con elencazione suddivisa in cinque specifici punti che non è
stata oggetto di contestazione da parte avversaria- dell’omessa pronuncia e comunque

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Osserva

dell’omessa motivazione del provvedimento giudiziale in relazione alle censure come
sopra enumerate ed il cui riepilogo non appare qui necessario.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
Per quanto è possibile intendere dalla correlazione tra le censure di appello riassunte
nel ricorso introduttivo di questo grado e gli argomenti su cui è fondata la decisione

appello, non avendo il giudicante dato conto alcuno dell’oggetto delle censure), la
Commissione di secondo grado si è limitata alla sola apodittica affermazione
trascritta come dianzi, senza fare esame puntuale e specifico delle ragioni di
“lagnanza” proposte dall’appellante.
In tal modo non risulta sia stato dato riscontro alcuno alle ragioni di censura dedotte
in atto di appello, se non con modalità apodittiche ed oscure, che impediscono di
intendere quale sia stato il percorso logico che ha indotto il giudicante ad adottare le
proprie determinazioni.
La pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata, con conseguente restituzione
degli atti al medesimo giudice di appello, in funzione di giudice del rinvio, affinché
riesamini con la necessaria analiticità le censure proposte in appello.

(atteso che non vi è altro modo per ricostruire il thema decidedendum in grado di

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio Per\\
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR

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Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

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