Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16801 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.C., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 320/34/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 34, in data 07/11/2006, depositata il

14 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 86/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 320/34/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 34, il 07.11.2006 e DEPOSITATA il 14 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, per difetto di notifica.

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per Irpef dell’anno 1996, si articola in censure con cui si deduce violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 7 ed 8, artt. 115, 116 e 291 c.p.c..

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – L’impugnata decisione, che ritenuta l’irritualità della notifica ha dichiarato l’appello inammissibile, sembra porsi in contrasto sia con il principio secondo cui l’omessa certificazione sull’avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’Ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è nulla ma non inesistente (Cass. n. 25031/2008, n. 3642/2007, n. 7815/2006), sia pure con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di irregolarità della notifica che ne importi la nullità, in mancanza di costituzione della controparte, il Giudice deve fissare al notificante un termine perentorio per il rinnovo della notificazione (Cass. n. 3837/2006), anche nel processo tributario (Cass. n. 4742/2006).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, in via preliminare, che va dichiarata la nullità della notifica del ricorso di legittimità di che trattasi, spedito a notifica a mezzo posta in quanto l’avviso di ricevimento del plico, versato in atti e non sottoscritto dal destinatario, nè da soggetto abilitato alla ricezione, non risulta contenere tutte le indicazioni necessarie per dimostrare l’assolvimento, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di tutti gli adempimenti indispensabili e legittimanti il ricorso al procedimento notificatorio ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (Cass. 25031/2008, n. 3642/2007);

Considerato che, in difetto di costituzione dell’intimato, va assegnato alla ricorrente Agenzia il perentorio termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso di legittimità;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara la nullità della notifica del ricorso di legittimità, dispone il rinnovo della stessa da eseguirsi nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;

onera dell’incombenza la ricorrente Agenzia e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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