Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16801 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2167-2006 proposto da:

O.L., LVRLGU27E08H919N rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c. domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10196/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato O.L., difensore di se stesso che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. O.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’il luglio 2005, con cui il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Giudice di pace del capoluogo campano, aveva condannato gli appellati S.T. e T. s.a.s. e lo stesso odierno ricorrente, in solido tra loro, a pagare all’appellante, avv. G.L., la somma di Euro 1.120,68, oltre interessi: somma dovuta a titolo di compenso professionale per aver quest’ultimo professionista partecipato alla difesa di detta società, in unione con l’avv. O., in un giudizio conclusosi con ordinanza recante la condanna della controparte a rimborsare a S.T. e T., assistita da essi difensori, le spese giudiziali per Lire 4.900.000.

I motivi di impugnazione sono tre.

Il ricorso è stato notificato all’avv. G., ma non alla società S.T. e T..

Con ordinanza interlocutoria n. 2854/2016 è stato escluso che la mancata notifica alla predetta società determinasse l’inammissibilità del ricorso; la causa è stata così rinviata a nuovo ruolo e perviene quindi oggi alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è lamentata violazione ed erronea applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 7. Il ricorrente richiama la predetta norma secondo cui, ove gli incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata. Lamenta che non risultava comprensibile la ragione per la quale all’intimato fossero stati riconosciuti compensi oltre i diritti relativi alle quattro udienze e all’autenticazione della firma del mandato.

Impropriamente, quindi, il Tribunale aveva liquidato i diritti per l’esame dell’ordinanza conclusiva del processo, pari a Euro 20,66, gli onorari per lo studio della controversia, pari a Euro 335,70, nonchè quelli per la redazione dell’atto introduttivo, pari a Euro 268,56: infatti non era consentito attribuire la paternità delle predette attività alla controparte.

La censura finisce per colpire l’accertamento in fatto posto in essere dal Tribunale in ordine all’attività prestata da remunerarsi.

Il giudice dell’impugnazione non ha infatti contravvenuto alla prescrizione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 7 avendo anzi espressamente riconosciuto che all’avv. G. spettava il compenso per l’attività concretamente svolta e dimostrata nell’ambito del processo. Dopo di che, esaminando i documenti di causa, ha tratto riscontro quanto al fatto che la liquidazione dei compensi operata dal Giudice di pace risultava essere parziale, non ricomprendendo gli onorari per lo studio della controversia, quelli per la redazione dell’atto introduttivo e quelli per la partecipazione a quattro udienze. La contestazione in ordine alla paternità delle suddette attività processuali è inammissibile, in quanto finisce per risolversi in una censura in fatto; nè, del resto, il ricorrente ha fatto valere, sul punto, un vizio di motivazione.

Col secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata, pur limitando la liquidazione a poche voci della tariffa professionale, è pervenuta a un compenso complessivo di poco inferiore a quello richiesto con il procedimento monitorio, andando decisamente oltre il petitum.

Il motivo si fonda su una proposizione che non è concludente e denuncia una insussistente ultrapetizione.

Per un verso, infatti, il valore ponderale delle voci di tariffa riconosciute dal Tribunale rispetto all’importo richiesto col ricorso privo di significazione, rilevando il tribunale rispetto per ingiunzione è soltanto l’esatta remunerazione, secondo tariffa, delle attività processuali espletate. Per altro verso, non si vede come possa esservi ultrapetizione se, per l’appunto, è stato riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello domandato in via ingiuntiva.

Col terzo motivo è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 c.c. e ss.. Si assume che l’esistenza della procura alla lite sottoscritta dalla parte è destinata ad avere effetti meramente processuali, non essendo essa sufficiente a far credere che l’obbligazione avente ad oggetto il corrispettivo dell’opera professionale prestata dal procuratore gravi sulla parte stessa. Pertanto, obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura ad litem.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, la divisata evenienza di un mandato non conferito dal patrocinato varrebbe ad escludere l’insorgenza dell’obbligazione in capo a S.T. e T. s.a.s. — che peraltro non ha impugnato la pronuncia resa dal Tribunale nei suoi confronti, che quindi per quanto la riguarda, è passata in giudicato – ma non escluderebbe che l’odierno ricorrente debba rispondere del compenso maturato dal suo collega in ragione della prestazione professionale da questo svolta su suo incarico.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli intimati.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA