Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16801 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16801 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIARO PAOLO, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine del ricorso, dall’Avvocato Vincenzo Taranto,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Casetta Mattei,
239, presso lo studio dell’Avv. Sergio Tropea
RICORRENTE
CONTRO
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.571/34/2009 della Commissione Tributaria
I

Data pubblicazione: 05/07/2013

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
34, in data 23.11.2009, depositata il 14 dicembre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 12 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

Sentito l’Avv. V. Taranto, per il ricorrente;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.3603/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.571/34/2009, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione
Staccata di Catania n. 34 il 23.11.2009 e DEPOSITATA il
14 dicembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e dichiarato legittima la cartella
impugnata.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione della
cartella di pagamento, relativa ad IRPEF dell’anno
2000, è affidato a doglianze, con le quali la decisione
di appello viene censurata, per omessa motivazione,
erronea e falsa applicazione dell’art.57 del D.Lgs
n.546/1992, nonché per violazione e falsa applicazione
degli artt.13 comma 9 ° del D.Lgs. n.124/1993, 1 comma
2

Antonino Di Blasi;

50 del Dl. N.669/96 e 17 del TUIR.
3 – L’intimata Agenzia, ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
4 – La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo

per insussistenza dei presupposti impositivi,ritenendo e dichiarando che la somma liquidata doveva
considerarsi erogata a titolo di corrispettivo di
prestazioni lavorative e non per TFR, ragion per cui
legittima era a ritenersi la liquidazione dell’Ufficio
che, su tale presupposto aveva corretto l’erroneo
operato del sostituto d’imposta con la procedura ex
art.36 bis del dpr n.600/12973.
La doglianza relativa alla novità della questione
relativa al diverso presupposto fattuale e giuridico
posto a base della liquidazione, non sembra fondata,
tenuto conto che, come si evince dagli atti in esame e
dallo stesso ricorso(pag. 3), l’Agenzia, in prime cure,
con le controdeduzioni del 25.10.2005, aveva
espressamente eccepito che la liquidazione della
maggiore imposta era connessa al fatto che le somme
imponibili erano rappresentate da emolumenti
corrisposti

a

titolo

di

“arretrati

di

lavoro

dipendente” e non già da erogazione per TFR.
Sulla base del dato presupposto, sembra doversi dedurre
3

grado, – che aveva accolto il ricorso del contribuente

l’infondatezza anche del secondo mezzo, che a quello
riferisce, tenuto, peraltro, conto del fatto che i
Giudici di appello hanno fatto inequivoco riferimento
alla norma applicabile ed alla aliquota ivi fissata ed

5) – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
366 e 380 bis cpc, e di rigettarlo, per manifesta
infondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Vista, altresì, la memoria in data 28.05.2013, con la
quale il ricorrente illustra ulteriormente le proprie
ragioni, richiamando, peraltro, recenti pronunce di
questa Corte;
Considerato, in vero, che le Sezioni Unite di questa
Corte, recentemente, hanno avuto di affermare, e
successivamente ribadire che “In tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto,
in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs
n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
4

applicata.

trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16
comma l ° lett.a) e 17 del TUIR, solo per quanto

all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per
tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato
nella motivazione della medesima decisione,

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