Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16800 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 14063-2008 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 17/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/01/2008 r.g.n. 734/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, riformando la statuizione di primo grado e all’esito di nuova consulenza medica, condannava l’Inps ad erogare a P.A. l’assegno ordinario di invalidità dal primo giugno 2002, ritenendo che da quella data si fosse verificato il superamento della soglia invalidante e non già dalla data della domanda amministrativa del 1998. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo. Il P. ha proposto a sua volta ricorso avverso la medesima sentenza con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ. Il ricorrente P. con il primo mezzo lamenta difetto di motivazione in ordine alla decorrenza della prestazione, assumendo non essere stati presi in considerazione elementi tali da evidenziare il superamento della soglia invalidante dalla data della domanda amministrativa, e cioè il deficit funzionale del ginocchio per esiti di frattura, con conseguente deficit nella deambulazione, nonchè la broncopatia e l’ipertensione.

Con il secondo, lamenta violazione della L. n. 222 del 1984, per non avere considerato che la capacità di lavoro dovrebbe garantire una attività che assicuri accettabili livelli di reddito.

1. Il ricorso è infondato.

Il CTU ha valutato tutte le affezioni e pur tuttavia ha ritenuto di fissare la insorgenza dello stato. invalidante prescritto dalla legge solo in data successiva alla domanda, ritenendo che l’invalidità avesse raggiunto la soglia di legge solo nel giugno 2002, così modificando il parere del consulente di primo grado che aveva escluso l’esistenza dell’invalidità. Tale accertamento rientra nella discrezionalità tecnica dell’ausiliare, nei cui confronti viene sostanzialmente espresso un mero dissenso diagnostico, non risultando che il CTU nominato in appello abbia deviato dai canoni fondamentali della scienza medico legale (cfr. da ultimo Cass. n. 8654 del 3 aprile 2008). Il secondo motivo è patimenti infondato, avendo la sentenza considerato la particolare gravosità del’attività di muratore svolta dal ricorrente.

2. Infondato è anche il ricorso dell’Inps con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario. E’ infatti già stato affermato (Cass. n. 11259 del 10/05/2010) che “In materia di prestazioni previdenziali per l’invalidità, il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all’accertamento dell’invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove – in presenza degli altri requisiti di legge – il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento”.

Nello stesso senso ha deciso l’ordinanza resa dalla sesta sezione di questa Corte n. 500 del 2010, la quale ha così motivato “Il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato. Come è noto Cass. S.U. n. 12270/2004 ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale.

La più recente giurisprudenza della Sezione lavoro ha rilevato che lo stesso principio è applicabile anche all’ipotesi in cui sopravvenga nel corso del giudizio un elemento costitutivo delle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, in quanto l’art. 18, invocato dall’Inps, prevede la decorrenza della prestazione dal primo giorno successivo in caso di requisito sopravvenuto nel corso del procedimento amministrativo e quindi non è ostativo all’applicazione del richiamato principio della perpetuatio actionis nel caso di requisito intervenuto durante il corso processuale (Cass. n. 14516/2007, anche in motivazione, e successive pronunce della Corte). Entrambi i ricorsi devono quindi essere rigettati.

La soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi n. 12841/2008 E 14063/2008 e li rigetta.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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