Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16800 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10401-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFONSO GUARAGNA;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente-

avverso la sentenza n. 1803/2014 della COMM.TRIB.REG. CALABRIA

depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 1803/4/2014 depositata il 8.10.2014, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 gennaio 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A.M. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento – relativo ad Irpef, Irap, Iva e relative addizionali per l’anno 2005 e recante recupero maggiori ricavi con conseguente maggiore reddito d’impresa- sul rilievo dell’assenza di motivazione e della erroneità della percentuale di ricarico.

– Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

– La Commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso.

– Avverso detta sentenza proponeva appello l’ufficio lamentandone la erroneità per avere la CTP annullato l’atto impositivo perchè motivato solo per relationem al PVC, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte.

– Il contribuente si costituiva concludendo per il rigetto del gravame perchè tardivo e, comunque, perchè infondato.

– La CTR accoglieva l’appello, disattendendo l’eccezione di inammissibilità dello stesso avanzata dal contribuente e dichiarando la fondatezza del gravame alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.

– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza il contribuente propone ricorso affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c. e art. 155 c.p.c.. Erronea motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e/o rilevabili d’ufficio sotto il profilo dell’omesso rilievo di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado per violazione dell’art. 327 c.p.c. perchè proposto intempestivamente”; 2) “Nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Difetto di pronuncia su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e/o rilevabili d’ufficio sotto il profilo dell’omesso rilievo di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado per carenza dei requisiti tassativamente prescritti dal codice di rito.”; 3) “Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost. e della L. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto del requisito di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e s.m.i. Vizio di ultra ed extra petizione. Carenza di motivazione, di istruttoria e travisamento.”

– Il primo motivo non è fondato.

– L’appello, in scadenza il 18.4.2012, è stato proposto esattamente in tale giorno, come testimoniato dalla ricevuta di accettazione della raccomandata postale; essendo stata la sentenza della CTP pubblicata il 18.10.2012, l’appello risulta essere tempestivo (cass. 17640/2020).

– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello a motivo della sua genericità.

– Il motivo non è fondato, dal momento che la modifica che riguarda i requisiti di ammissibilità dell’appello (D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012) per espressa previsione normativa non è applicabile al processo tributario.

– Altrettanto infondato è il terzo motivo, il quale -oltre a prospettare, inammissibilmente, un insieme di violazioni sussumibili in diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c.- si risolve in sostanza in una censura che attiene alla motivazione della sentenza, delineando una propria e diversa valutazione della controversia, inammissibile nella presente sede.

– In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla deve disporsi in punto spese in quanto l’ufficio non si è difeso.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1.bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA