Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16800 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1972-2012 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SANDRO LIVIERO, LUIGINO MARIA

MARTELLATO;

– ricorrente –

contro

B.G., (OMISSIS), D.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANCINI, rappresentati e difesi dagli avvocati

ALESSANDRA STRASSERA, PAOLO BETTIOL;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1271/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato RENATO MIELE, con delega dell’Avvocato LUIGINO MARIA

MARTELLATO difensore della ricorrente, si riporta agli atti

depositati;

udito l’Avvocato ANDREA MANCINI, con delega dell’Avvocato ALESSANDRA

STRASSERA difensore dei controricorrenti, si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 maggio 2011, che ha rigettato l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 415 del 2005, e nei confronti di B.G. e di D.P..

1.1. – Le sorelle A. e B.F. avevano proposto ricorso per sequestro giudiziario dei depositi e titoli bancari intestati alla madre D.P. e al fratello B.G., assumendo che si trattava di beni appartenuti al de cuius B.A., deceduto nel (OMISSIS). Concesso il sequestro per l’importo di Lire 140 milioni, le sorelle B. avevano proposto domanda di annullamento della rinuncia all’azione di riduzione del testamento paterno e della donazione in favore del fratello G., di accertamento della inefficacia del modus apposto all’atto di donazione, di risoluzione della donazione per inadempimento del beneficiario, e infine, in qualità di legittimarie, la determinazione dell’asse ereditario caduto in successione, tenendo conto delle donazioni ricevute.

1.3. – Il Tribunale aveva rigettato le domande.

2. – La Corte d’appello, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra B.F. e B.G. e D.P., ha rigettato l’appello proposto da B.A..

2.1. – Secondo la Corte di merito era inammissibile, perchè nuova, la domanda di annullamento per errore della rinuncia all’azione di riduzione, e tale rilievo rendeva superfluo l’esame della questione riguardante il regime di impugnazione della rinuncia all’azione di riduzione (nei confronti del testamento e della donazione), prospettata con il primo motivo di appello, nel quale si lamentava l’applicazione – da parte del Tribunale – della disciplina dettata per la rinuncia all’eredità dall’art. 526 c.c., che non consente l’impugnazione per errore.

2.2. – Erano infondate le ulteriori contestazioni concernenti la mancanza di prova dell’attività ingannatoria ai danni dell’appellante, l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risoluzione della donazione in favore di B.G. per inadempimento del modus, il mancato accertamento della natura simulata del predetto modus.

La Corte d’appello ha ritenuto che il silenzio serbato dagli appellati in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio mobiliare del de cuius non integrasse comportamento doloso, poichè l’appellante avrebbe potuto, con relativa facilità, procurarsi le informazioni bancarie. Quanto alla effettività del modus apposto alla donazione, la natura “fittizia” dello stesso implicava, da un lato, che la validità ed efficacia della donazione non era compromessa dalla simulazione assoluta di un elemento accidentale, e, dall’altro lato, che non poteva configurarsi inadempimento a fronte di una obbligazione modale fittizia. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto assorbita la domanda subordinata nel rigetto della domanda principale.

3. – Per la cassazione della sentenza B.A. ha proposto ricorso sulla base di sette motivi.

Resistono con controricorso B.G. e D.P..

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, e si contesta il ritenuto assorbimento della domanda subordinata nel rigetto della principale, trattandosi di domande antitetiche. Si assume inoltre che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che i motivi di appello dal secondo al quarto fossero attinenti alla domanda subordinata.

1.2. – La doglianza, che cumula più censure, è infondata.

Non sussiste il vizio processuale denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., giacchè la Corte d’appello ha pronunciato su tutte le domande e non ha violato l’ordine logico delle questioni prospettate.

A fronte del motivo di appello con cui si contestava l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda subordinata – di risoluzione dell’atto di donazione per inadempimento del modus -, la Corte d’appello ha evidenziato che il Tribunale aveva pronunciato ritenendo assorbita la domanda subordinata nel rigetto della domanda principale, ed ha poi confermato la statuizione. All’evidenza, dunque, la Corte d’appello non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia.

1.4. – Risulta infondata anche l’ulteriore censura, concernente il rispetto dell’ordine delle questioni come prospettato dalla parte.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le parti sono libere di condizionare il trattamento di una questione ad un’altra, e l’ordine da esse voluto non può essere sconvolto o ribaltato dal giudice con il dare, per esempio, la precedenza a una richiesta formulata in via subordinata rispetto a quella formulata in via principale (Cass., sez. 2, sentenza n. 10748 del 1992; più di recente, Cass., sez. 3, sentenza n. 20816 del 2009), si rileva che nella specie la Corte d’appello ha esaminato in primo luogo la domanda principale, oggetto del primo e del terzo motivo di appello – ritenuti rispettivamente inammissibile e infondato -, e quindi ha proceduto all’esame dei motivi aventi ad oggetto la domanda subordinata, rigettando anche questi. Non si ravvisa, nel procedimento decisionale, la denunciata inversione dell’ordine logico delle questioni, inversione che non è neppure astrattamente configurabile con riferimento alla “decisione cumulativa” di più motivi, aventi ad oggetto la stessa domanda ovvero più domande, come ulteriormente contestato dalla ricorrente. In casi siffatti non si pone una questione di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma di interpretazione del contenuto delle domande ovvero dei motivi di gravame, censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione, come del resto la ricorrente ha fatto in questo stesso motivo, denunciando la contraddittorietà della motivazione con riferimento al rapporto tra domanda principale e domanda subordinata – in assunto antitetiche, e quindi incompatibili con l’assorbimento.

Anche tale doglianza risulta infondata. La Corte d’appello ha evidenziato che, “una volta statuita la piena validità della rinuncia alla riduzione ereditaria”, la donazione in favore di Gianni B., emendata dell’elemento fittizio costituito dal modus, risultava intangibile (pag. 11 sentenza). L’affermazione non risulta contraddittoria ed è comunque preceduta dalla disamina dettagliata delle questioni poste, sia in via principale che in via subordinata, e quindi autonoma rispetto alla decisione del Tribunale.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e carenza di motivazione, e si contesta che la Corte d’appello avrebbe omesso di decidere se, sui fatti posti a fondamento della domanda di annullamento dell’atto di rinuncia all’azione di riduzione, potessero rinvenirsi i presupposti dell’annullamento per errore.

2.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha pronunciato sul punto, ritenendo che la domanda di annullamento per errore fosse nuova e come tale inammissibile.

Non sussiste pertanto nè omessa pronuncia, nè omesso esame del motivo di appello.

3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo, riguardante la conoscibilità da parte della sig.ra B.A. dei depositi bancari e titoli del de cuius, nonchè violazione degli artt. 215 e 216 c.p.c. e art. 2727 c.c., per erronea valutazione delle risultanze probatorie ed erroneo utilizzo di massime di esperienza.

3.1. – La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

La valutazione del quadro probatorio e degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’errore di diritto – donde l’inammissibilità della relativa censura – ma soltanto per vizio di motivazione. Ed anche in materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 9225 del 2005; Cass., sez. 1, sentenza n. 17906 del 2015).

3.2. – Applicati i suddetti principi alla fattispecie in esame, il controllo di questa Corte è circoscritto alla motivazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto insussistente il dolo omissivo, invocato come causa di annullamento dell’atto di rinuncia all’azione di riduzione. A tal fine la Corte d’appello ha ritenuto inverosimile o comunque non plausibile la circostanza riferita dai coniugi delle appellanti sorelle B., e cioè che le stesse avevano ignorato l’esistenza di conti in danaro intestati al padre. In senso contrario, la Corte di merito ha sottolineato il lungo tempo trascorso dal 1985, epoca della donazione, al 1994, epoca della pubblicazione del testamento e contestuale rinuncia all’azione di riduzione, nonchè “gli stessi elementi storici e logici” riferiti dalle appellanti in ordine alle precarie condizioni economiche del fratello G., a fronte dell’autonomia dei genitori, che provvedevano con i loro proventi a mantenere se stessi, a pagare le imposte etc., e, infine, ha evidenziato la diffusa pratica dell’apertura di conto corrente bancario anche solo per l’accredito della pensione.

Il giudizio espresso dalla Corte d’appello presenta i caratteri del giudizio presuntivo fondato sulla valutazione congiunta di più elementi di fatto, nonchè di nozioni di comune esperienza (quella, indiscutibile, della diffusa pratica dell’apertura di conto corrente bancario), attraverso cui si è ritenuto che le sorelle B. avrebbero potuto acquisire informazioni sulla reale situazione economica del padre e che, simmetricamente, doveva escludersi che il silenzio serbato dai convenuti-appellati sulla consistenza dei beni mobiliari del de cuius integrasse il dolo omissivo.

La motivazione così resa risulta immune da vizi logico-giuridici, e pertanto la relativa doglianza è infondata.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 2729 e 2733 c.c. e art. 228 c.p.c., nonchè vizio di motivazione e si contesta l’utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di interpello da B.G..

4.1. – La doglianza è inammissibile per carenza di decisività dell’errore in cui è effettivamente incorsa la Corte d’appello (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 21418 del 2014).

Le dichiarazioni rese da B.G. in sede di interrogatorio formale costituiscono soltanto uno degli elementi presi in considerazione dalla Corte di merito per ritenere infondata la domanda di annullamento dell’atto di rinuncia all’azione di riduzione, sicchè se anche il motivo fosse accolto, la statuizione di rigetto rimarrebbe sorretta dalle altre ragioni.

5. – Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 1439 c.c. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non sussiste il dolo omissivo ove il silenzio di una parte non costituisca impedimento effettivo alla formazione del corretto convincimento, senza tenere conto dell’affidamento che era stato ragionevolmente riposto nei familiari (è richiamata Cass pen., sentenza 20792 del 2004).

5.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto insindacabile in quanto sorretto da motivazione congrua, ha escluso che il silenzio dei convenuti – appellati potesse integrare il dolo omissivo richiesto ai fini dell’annullamento, e la decisione risulta conforme ai principi enucleati da questa Corte sul tema. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dolo omissivo causa di annullamento ai sensi dell’art. 1439 c.c., sussiste solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus, pertanto il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto il controinteressato, non costituiscono di per sè causa invalidante del contratto (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 9253 del 2006).

6. – Con il sesto motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove documentali e testimoniali, dalle quali era evincibile che la condotta dei convenuti non era limitata al solo comportamento omissivo.

7. – Con il settimo motivo è dedotta violazione degli artt. 116 c.p.c. e art. 1439 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta l’implicito rigetto della domanda di annullamento per “dolo commissivo” a fronte di emergenze probatorie ed elementi sintomatici della condotta dei convenuti-appellati preordinata ad ottenere la esclusiva disponibilità dei beni mobili del de cuius.

7.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto concernenti la valutazione del quadro probatorio, sono inammissibili.

La ricorrente prospetta una lettura degli elementi di prova alternativa a quella fornita dalla Corte d’appello, a fronte di motivazione che si è già ritenuta priva di errori e congrua, e quindi le censure si risolvono nella sollecitazione del riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

8. – Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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