Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16800 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20453-2010 proposto da:

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO

MARIA COGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVIA MARIA SPECCHIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 3014/09 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 5.3.2010, affidando la sua impugnativa a tre ragioni di doglianza: si sostiene di aver aderito alla definizione di cui agli artt. 8 e 9 (“Condono 2002”), presentando all’uopo formale dichiarazione afferente alla determinazione delle imposte oggetto di condono; successivamente, la società oggi ricorrente aveva riscontrato di essere incorsa in errore nella compilazione della predetta dichiarazione avendo calcolato a proprio sfavore l’importo delle imposte L. n. 289 del 2002, ex art. 9, così includendo nel totale anche le perdite fiscali da affrancare con imposta condonale del 10% le perdite originatesi da deduzioni della L. n. 383 del 2001, ex art. 4; conseguentemente nel corso dell’esercizio 2004, la società contribuente, avvalendosi della proroga di cui al D.L. n. 143 del 2003, art. 1, aveva presentato una dichiarazione correttiva con la quale aveva rideterminato l’importo ed aveva comunicato all’Erario l’esatto ammontare delle imposte da condono dovute, provvedendo a corrispondere tali somme nei termini di legge; veniva dunque dall’ente erariale notificata al contribuente cartella di pagamento a titolo di differenza dell’onere originariamente dichiarato;

che la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione provinciale tributaria, la quale respingeva il ricorso ritenendo che nella ipotesi in cui il contribuente intenda modificare, per lo stesso istituto definitorio, la dichiarazione di definizione degli anni pregressi già prodotta, era tenuto a corrispondere un importo non inferiore a quello che si era già impegnato a versare nella dichiarazione precedentemente resa: impugnata la sentenza per la dedotta violazione del principio di irretrattabilità del condono per mero errore di calcolo nella dichiarazione dei adesione, la Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello sulla base dell’assunto secondo cui, pur risultando pacifico che il contribuente potesse presentare una dichiarazione correttiva, tuttavia questi non poteva rettificare in diminuzione l’importo in precedenza dichiarato;

che la società ricorrente, con il primo motivo ed ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, deduceva violazione e falsa applicazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, nonchè della L. n. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 9 bis e 14 e comunque vizio argomentativo della motivazione, osservando che erroneamente il giudice impugnato aveva ritenuto che la proroga prevista dalle predette norme potesse essere utilizzata solo per modificare l’istituto per il quale era stata già proposta la domanda di definizione ovvero per estenderla ad al altri istituti (così definendo tuttavia un importo non inferiore a quello indicato nell’originaria dichiarazione integrativa), ma giammai per correggere in diminuzione l’importo delle imposte originariamente dichiarato; che la corretta interpretazione della espressione letterale della L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, nell’estendere i benefici condonali, non vietava che il contribuente che abbia già aderito – potesse usufruire della proroga per correggere errori materiali rettificando, e ciò anche in diminuzione, l’importo precedentemente calcolato; che il del D.I. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 quinques, riguardando più in particolare la definizione agevolata della dichiarazione integrativa IVA, era da considerarsi norma eccezionale, non applicabile in via analogica ad altri istituti, e dunque alla definizione della imposta sui redditi tramite condono;

che con il secondo motivo si denunziava omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: si deduceva l’erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, giacchè essa ricorrente non avrebbe in alcun modo ritrattato la propria volontà in ordine alla adesione al condono, ma solo modificato la dichiarazione integrativa originariamente presentata provvedendo alla correzione dell’errore materiale; si precisava che il principio di irretrattabilità previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, era applicabile alla volontà di definire in via transattiva la controversia, ma non valeva ad impedire la possibilità di rettificare da parte del contribuente un errore che non ineriva al presupposto dell’imposizione (e dunque della volontà condonale), ma solo al quantum debeatur;

che con il terzo motivo si deduceva violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: si deduceva la violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, giacchè la dichiarazione di accesso al condono non aveva valore confessorio nè costituiva fonte dell’obbligazione tributaria;

che si costituiva con controricorso la Agenzia delle entrate, deducendo la infondatezza del ricorso ex adverso avanzato, e così, in relazione al primo motivo, sulla base del principio della immodificabilità della dichiarazione per condono discendente dalla sua natura di mera dichiarazione di volontà; in relazione al secondo motivo, per la sua manifesta inammissibilità, in quanto con il vizio di motivazione non si poteva denunziare l’errore che cada sulla fattispecie normativa; ed in ordine al terzo motivo, in ragione del perfezionamento della domanda di condono con la espressione di volontà;

che con memoria difensiva datata 9.5.2017 la parte ricorrente MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA spa insisteva nell’accoglimento del ricorso;

che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25.5.2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è manifestamente infondato;

che in ordine alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente con i tre motivi di doglianza, è utile ricordare la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità secondo la quale in tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicchè, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, nè contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile (Sez. 5, Sentenza n. 15295 del 21/07/2015, Rv. 636042 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 20790 del 14/10/2016, Rv. 641471 – 01;

che in realtà non può neanche affermarsi che nel caso di specie ricorra una ipotesi di errore “manifesto e riconoscibile” atteso che la società contribuente nulla ha allegato e dimostrato sul punto, dovendosi pertanto concludere per una non autosufficienza del ricorso in merito alla questione da ultimo esaminata;

che, pertanto, alla luce dei principi sopra riaffermati i tre motivi di doglianza devono ritenersi manifestamenti infondati, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono liquidarsi come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e per l’effetto condanna la parte ricorrente MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA SPA, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, nella misura di Euro 5.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA