Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16800 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16800 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14084-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 7, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RICCIO CIRIACO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAZAZZERA ALESSIO, giusta mandato a margine del
controricorso
– controricorre.nte –

Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 28/01/2010, depositata
1’08/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 14084 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello principale dell’Agenzia (ed accolto l’appello
incidentale di Castellano Vincenzo, proposto limitatamente al capo della sentenza di
prime cure di regolazione delle spese di lite)- appelli proposti contro la sentenza
n.3/06/2009 della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso della contribuenteed ha così annullato gli avvisi di accertamento per maggiore IRPEF relativa agli anni
2003-2005, avvisi fondati sull’esistenza di indici indicativi di una maggiore capacità
contributiva in applicazione dell’art.38 co.4 e 5 del DPR n.600/1073, indici
consistenti nell’avvenuta concessione alla “Agroalimentare Riccio srl” di
finanziamenti per complessivi € 232.409,00 nel corso degli anni 2004-2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il contribuente aveva
“fornito le prove inequivocabili delle risorse finanziarie necessarie, la fonte di
provenienza e l’effettivo trasferimento dei fondi monetari dai soci alla società”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è costituita con controricorso, resistendo alle censure.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione del menzionato art.38) la
ricorrente si duole dell’erronea interpretazione della ridetta norma “in punto di
contenuto della prova liberatoria”, non avendo seguito il principio di diritto secondo
cui per vincere la presunzione ivi stabilita non basta la prova della disponibilità
economica necessaria per coprire i contestati versamenti ma occorre anche la prova

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letti gli atti depositati

che la spesa sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a
titolo di imposta e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato”.
Il motivo appare inammissibilmente proposto.
Ed invero, l’esame della motivazione della pronuncia gravata (dianzi riprodotta nel
suo passaggio essenziale) consente di concludere che la decisione del giudice di

disponibilità economica necessaria, ma anche sull’individuazione delle fonti di
provenienza della predetta disponibilità (che il giudicante ha analiticamente elencato
nel contesto della motivazione), donde si desume l’implicita considerazione da parte
dello stesso giudice di appello dell’appartenenza di dette fonti di alle categorie di
reddito identificate dalla norma ai fini del superamento della presunzione contraria.
Tale apprezzamento avrebbe quindi dovuto essere censurato in ragione della
consistenza di accertamento di fatto (e perciò alla stregua dell’archetipo categorizzato
nel n.5 dell’art.360 cpc:”L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione”; Cass.
16698/2010), in difetto di che non può che dichiararsi l’inammissibilità del motivo.
Roma, 10 ottobre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 3.700,00 oltre accessori di legge ed oltre E 100,00 per

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appello non è già fondata sulla supposizione dell’avvenuta prova della sola

esborsi.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

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