Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1680 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 1680 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza
in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SANTAGATI Avv. Antonio, rappresentato e difeso da se medesimo,
con domicilio eletto presso la cancelleria civile della Corte
di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente avverso il decreto della Corte d’appello di Catania depositato
il 30 agosto 2012.

Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catania, con decreto in
data 30 agosto 2012, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. Antonio Santagati, della
somma di euro 1.290, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo civile;
che la Corte territoriale ha compensato tra le parti le
spese del procedimento, in considerazione del dimezzamento
della pretesa originariamente proposta dal ricorrente;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello
l’Avv. Santagati ha proposto ricorso, con atto notificato il
21 febbraio 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo ci si duole che la Corte d’appello
abbia compensato le spese processuali;
che la censura è fondata;

curatore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il

che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, secondo coma, cod. proc.
civ.), comprende anche raccoglimento parziale dell’unica do-

ramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione si appalesa priva di logica ragionevolezza, posto
che è vero che la Corte d’appello ha adottato, come parametro
di liquidazione, quello di euro 750 per anno di ritardo, ma il
Santagati aveva proposto quello superiore (di euro da 1.000 a
1.500 per anno di ritardo) solo in via indicativa, chiedendo
l’equo indennizzo nella somma, comunque, “maggiore o minore
ritenuta di giustizia”;
che, pertanto, è da escludere che nella specie vi sia stato
uno scarto (Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n. 617) tra
l’importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto
dalla Corte territoriale;
che, in questo contesto, la dichiarata compensazione finisce con il risolversi nella sostanziale vanificazione della
soccombenza dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve
essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della
suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la
tutela accordata;

3

manda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia me-

che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del

sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito,
nell’importo liquidato in dispositivo;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato

limitatamente al capo delle spese e,

decidendo

nel merito,

condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore
del ricorrente, delle spese processuali per il giudizio di merito, liquidate in euro 775, di cui euro 445 per diritti, euro
280 per onorari ed euro 50 per esborsi, oltre a spese generali
e ad accessori di legge;

condanna il Ministero alla rifusione

delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro 506,25
per compensi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA