Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1680 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23743-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– ricorrente –

contro

H.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo

studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 115/2018 la Corte di appello di Venezia aveva rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza con la quale il tribunale di Treviso aveva dichiarato il diritto di H.H. all’assegno di invalidità con decorrenza 8 aprile 2011. La corte territoriale aveva ritenuto corretta e legittima l’acquisizione della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2011, quale requisito necessario ad integrare il diritto alla prestazione previdenziale, anche in ragione dei poteri accertativi del giudice del lavoro.

Avverso detta statuizione l’Inps aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso e successiva memoria H.H..

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo l’inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la corte territoriale, confermato la decisione del tribunale inerente la declaratoria del diritto alla prestazione, senza aver accertato il requisito reddituale per tutti gli anni di causa, avendolo fatto solo per il 2011.

Deve preliminarmente rilevarsi che il procedimento in questione è stato introdotto con rito ordinario e non con il procedimento ex art. 445-bis c.p.c..

Quanto al merito della censura deve premettersi che “In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio” (Cass. n. 11443/2017)

Il carattere necessitato del requisito rileva ai fini della corretta e completa valutazione da parte del Giudice adito ed impone allo stesso di accertarne la sussistenza ai fini della declaratoria del diritto alla prestazione. Peraltro, dando seguito a quanto anche di recente affermato da questa Corte “in tema di prestazioni di invalidità civile, il giudice ha il potere-dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d’ufficio la documentazione relativa al requisito reddituale ove siano stati allegati, nell’atto introduttivo, i fatti costitutivi del diritto in contestazione e vi siano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.” (Cass. n. 28134/2018).

Sulla base dei principi esposti deve quindi ritenersi che il requisito reddituale debba essere presente al momento della pronuncia del Giudice in quanto integrativo del diritto affermato e possa essere dallo stesso accertato anche ricorrendo ai poteri di acquisizione d’ufficio degli elementi probatori che vadano ad integrare e completare le “piste probatorie” già presenti in giudizio.

Polchè la Corte territoriale non ha tenuto conto dei principi sopra affermati, omettendo di accertare il requisito reddituale al momento della pronuncia (limitandosi a considerare solo le attestazioni relative al 2011), deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza e rinviarsi la causa alla stessa Corte veneziana, in diversa composizione, perchè provveda, anche decidendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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