Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1680 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1680 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 28929-2015 proposto da:
CIRILLO CAROLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
REGIONE LAZIO e EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
SPA (già EQUITALIA SUD SPA)

intimati

avverso la sentenza n. 2541/10/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

CO

C

Data pubblicazione: 23/01/2018

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR del Lazio, con sentenza n. 2541/10/15, depositata il 5 maggio
2015, non notificata, accolse l’appello proposto – unicamente con
riferimento al capo di sentenza relativo alla disposta compensazione
delle spese di lite- dalla sig.ra Carolina Cirillo nei confronti di Equitalia
Sud S.p.A. e della Regione Lazio avverso la sentenza della CTP di
Roma, che aveva nel resto accolto il ricorso della contribuente avverso
cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2004,
condannando la sola Regione Lazio al pagamento delle spese
processuali, determinate in complessivi euro 100,00 per entrambi i
gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un solo motivo.
La Regione Lazio non ha svolto difese, così come Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. nei confronti della quale, come incorporante
Equitalia Sud S.p.A., la ricorrente ha provveduto ad integrare il
contraddittorio, quale litisconsorte necessario sul piano processuale,
nel termine concesso da questa Corte con ordinanza interlocutoria n.
14848/17, del 14 giugno 2017.
Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, del Ministero della
Giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, in relazione
Ric. 2015 n. 28929 sez. MT – ud. 09-11-2017
-2-

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

all’art. 360, comma, n. 3, c.p.c., lamentando l’erronea liquidazione
onnicomprensiva dei compensi, che avrebbero dovuto essere riferiti
separatamente a ciascun grado di giudizio, in misura peraltro inferiore
a quella risultante pur dalla massima riduzione consentita sul c.d.
parametro medio, nonché l’omessa liquidazione degli esborsi sostenuti

Va premesso che, in difetto d’impugnazione sul punto, ha acquisito
autorità di giudicato interno l’individuazione della sola Regione Lazio
quale obbligata al pagamento delle spese processuali anticipate dalla
ricorrente.
Ciò premesso, il motivo è manifestamente fondato.
La liquidazione delle spese per ciascun grado di giudizio è funzionale al
controllo della parte sul rispetto delle norme che presiedono alla
corretta liquidazione delle spese di lite (cfr. Cass. sez. lav. 25 novembre
2011, n. 24890; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass.
sez. 6-5, ord. 7 settembre 2017, n. 20935).
Del pari fondatamente la ricorrente si duole del mancato
riconoscimento degli esborsi.
Ed infine ugualmente è fondata la doglianza della liquidazione del
compenso professionale in misura inferiore a quella derivante anche
dalla massima riduzione che possa in concreto operarsi sul parametro
medio.
Risulta, infatti, di assoluta evidenza che la sentenza impugnata, nel
riconoscere per compensi professionali l’importo di Euro 100,00
complessivamente per il giudizio di primo grado e per quello di
appello, abbia provveduto alla liquidazione del compenso
professionale in misura inferiore, pur tenendo conto delle eventuali
riduzioni sino al minimo, rispetto al parametro di riferimento per lo

Ric. 2015 n. 28929 sez. MT – ud. 09-11-2017
-3-

quali chiaramente evincibili in base agli atti.

scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra Euro 0,01
ed Euro 1100,00).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con
rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che, nell’attenersi
ai principi di diritti sopra affermati, provvederà anche in ordine alla

Non può provvedersi, infatti, in questa sede, alla decisione anche nel
merito in punto di determinazione delle spese del doppio grado del
giudizio di merito, pur richiesta da parte ricorrente con la nota
specifica depositata in atti, dovendosi eSaminare il fascicolo d’ufficio
tanto del giudizio di primo grado quanto quello di appello per
verificare se siano dovuti i compensi per la fase istruttoria (in relazione
all’eventuale deposito di memoria) e se siano dovuti i compensi
richiesti per la partecipazione all’udienza di discussione, tanto nel
giudizio di primo grado, quanto in quello di appello. Il giudice di rinvio
provvederà anche alla liquidazione degli esborsi sostenuti dalla
contribuente nel doppio grado di merito previa verifica dell’esattezza
di quanto richiesto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
Il Pre

UZ12:1-‘2;

,oGiudiíbriko

e

disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA