Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 168 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. II, 08/01/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 08/01/2010), n.168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13190/2008 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO

BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FREZZA Mauro (avviso via fax al

nr. (OMISSIS)), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., D.L.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 111/2008 del TRIBUNALE di VELLETRI, SEZIONE

DISTACCATA di ANZIO, depositata il 29/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dalla attuale ricorrente; la quale deduce quindi, davanti a questa Corte, la violazione degli artt. 325, 326 e 170 c.p.c., per avere il Tribunale fatto decorrere dalla notifica della sentenza appellata alla parte personalmente, e non al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, il termine “breve” di trenta giorni per proporre appello.

La censura appare manifestamente fondata, atteso che solo la notifica ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 – ossia al procuratore costituito – vale, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., a far decorrere il termine breve nei confronti della parte costituitasi, come nella specie, a mezzo di procuratore nel giudizio a quo”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio al giudice indicato in dspositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Velletri in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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