Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 168 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. I, 05/01/2022, (ud. 18/10/2021, dep. 05/01/2022), n.168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25111/2020 proposto da:

T.N., elett.te domic. presso l’avv. Paolo Carnevali, dalla

quale è rappresentata e difesa dall’avvocato Carnevali Paolo, con

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C., A.S.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, del 15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con Decreto del 19.2.19, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, definitivamente pronunciando, ha affidato i minori R.A. e R.I. ai coniugi V.C. e A.S., confermando la sospensione della responsabilità genitoriale della madre T.N., incaricando i Servizi sociali di regolamentare i rapporti dei minori con la madre secondo il loro fabbisogno ed il miglior interesse, anche in forma libera.

Con Decreto del 15.9.20, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo della T., osservando che: i minori, di (OMISSIS) anni, pur dicendosi affezionati alla madre, con la quale intendono mantenere i rapporti filiali, avevano manifestato esplicitamente e senza condizionamenti la volontà di rimanere a vivere con la famiglia a casa della quale stanno da circa 10 anni; la volontà dei minori, quindi, merita di essere considerata, considerando altresì che non era vero che la reclamante non aveva ricevuto aiuto poiché i figli erano stati collocati in casa-famiglia, esonerandola dai compiti di accudimento, mentre ella si era allontanata dalla medesima struttura, ove era stata ospitata, interrompendo anche il percorso di sostegno predisposto a suo favore.

T.N. ricorre in cassazione con due motivi. Non si sono costituite le parti intimate.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 317 bis e 337 ter, c.c., nonché omessa motivazione per aver la Corte territoriale, nel confermare il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale della genitrice ricorrente, valorizzato il desiderio espresso dai figli di mantenere i legami con i coniugi ai quali erano affidati da dieci anni, non tenendo conto della necessità di riequilibrare il giusto rapporto con la madre, che non era mai risultato pregiudizievole per i minori, e senza considerare il rischio che tale rapporto potesse essere compromesso.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 sexies c.c., art. 315 bis c.c., comma 2, art. 336 bis c.c., L. n. 219 del 2012, art. 2, comma 1, lett. l, per non aver la Corte d’appello ascoltato i minori, quali parti sostanziali del procedimento.

Il primo motivo è inammissibile poiché tende al riesame dei fatti. Invero, la Corte territoriale ha rilevato che i due minori, rispettivamente di anni (OMISSIS), avevano manifestato esplicitamente, e senza condizionamenti, la volontà di rimanere a vivere con la famiglia che ne era affidataria da circa dieci anni, pur dicendosi affezionati alla madre con la quale intendono continuare a vedersi, soggiungendo che la ricorrente, pur esonerata dai compiti di accudimento dei figli, ed ospitata con gli stessi minori nella medesima struttura, se ne era allontanata nel (OMISSIS), così interrompendo anche il percorso di sostegno che era stato predisposto in suo favore. A fronte di tale motivazione, chiara ed esaustiva, e del tutto rispettosa dei criteri dei legge richiamati, la censura in esame è diretta a ribaltare la valutazione dei fatti di causa compiuta dalla Corte d’appello.

Il secondo motivo è invece fondato. Invero, alla data della pronuncia (2019) del decreto oggetto di reclamo i due minori avevano entrambi già compiuto di dodici anni d’età, come si evince dalla motivazione del provvedimento della Corte d’appello. Orbene, secondo il disposto degli artt. 315 bis e 336 bis, il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Nella fattispecie, dal provvedimento impugnato s’evince che i due minori sono stati ascoltati, nel corso del procedimento di primo grado, riguardo alla questione del loro affidamento ai suddetti coniugi-terzi, ma non sono chiarite la sede e le modalità della loro audizione. Sul punto, la ricorrente, sebbene a sostegno del primo motivo, ha lamentato che la decisione della Corte d’appello aveva considerato meritevole di tutela esclusivamente la volontà dei minori, “peraltro riferita a soggetti terzi, quali i genitori collocatari o i servizi affidatari, non già espressa in sedi qualificate e protette”.

Ora, tale doglianza investe la questione del corretto svolgimento dell’adempimento relativo all’audizione dei minori ultraquattordicenni, in ordine al profilo dell’autorità che vi ha provveduto. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass., n. 12957/18; n. 1474/21; n. 23804/21).

Ora, nel caso concreto, come detto, dal decreto impugnato non è dato desumere se i minori siano stati ascoltati direttamente dal Tribunale e quali siano state le modalità della loro audizione, espressamente contestate dalla ricorrente; sicché l’omissione comporta la nullità del provvedimento della Corte territoriale. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello di L’aquila, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato, e rinvia alla Corte d’appello, sezione dei minorenni, di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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