Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 168 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 04/01/2011), n.168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 113 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli, Sezione n. 07, in data 09.01.2 007, depositata il 03.04.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15373/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 113, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 07, il 09.01.2 006 e DEPOSITATA il 03 aprile 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo applicabile nei confronti della contribuente gli effetti del giudicato favorevole ottenuto da altri coobbligati.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento, relativa all’imposta di Registro, censura l’impugnata decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione, sotto due profili, dell’art. 1306 c.c., comma 2, nonchè art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia.

3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

4 – I motivi di ricorso, vanno esaminati e decisi in base al principio secondo cui (Cass. n. 1589/2006, n. 18025/2004, n. 7783/2003) nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306 c.c., comma 2, in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell’ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento (Cass. n. 4350/1992, n. 998/2001, n. 9519/1999, n. 1589/2006, n. 18025/2004).

5 – Si ritiene, posto che, nel caso, la contribuente ha impugnata separatamente la cartella oggetto del giudicato e che questo sembra essersi formato su questione (notifica dell’avviso di liquidazione dopo la scadenza del termine di prescrizione decennale), peculiare agli altri coobbligati, e non ricorrente nel caso dell’odierna intimata, cui l’atto sarebbe stato notificato il 20.09.1997, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di manifesta infondatezza del primo motivo e di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza degli altri due mezzi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR della Lombardia, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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