Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16799 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/01/2007 R.G.N. 838/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per infondatezza: rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce condannava l’Inps ad erogare a O.M.S. l’assegno ordinario di invalidità dal primo dicembre 2005, ritenendo che dalla medesima data si fosse verificato il superamento della soglia invalidante e non già dalla data anteriore della domanda amministrativa.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

La signora O. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps propone ricorso per cassazione con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario. Il ricorso è infondato.

E’ infatti già stato affermato ( Cass. n. 11259 del 10/05/2010) che “In materia di prestazioni previdenziali per l’invalidità, il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all’accertamento dell’invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove – in presenza degli altri requisiti di legge – il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento. “Nello stesso senso ha deciso l’ordinanza resa dalla sesta sezione di questa Corte n. 500 del 2010, la quale ha così motivato “Il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato. Come è noto Cass. S.U. n. 12270/2004 ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale.

La più recente giurisprudenza della Sezione lavoro ha rilevato che lo stesso principio è applicabile anche all’ipotesi in cui sopravvenga nel corso del giudizio un elemento costitutivo delle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, in quanto l’art. 18, invocato dall’Inps, prevede la decorrenza della prestazione dal primo giorno successivo in caso di requisito sopravvenuto nel corso del procedimento amministrativo e quindi non è ostativo all’applicazione del richiamato principio della perpetuatio actionis nel caso di requisito intervenuto durante il corso processuale (Cass. n. 14516/2007, anche in motivazione, e successive pronunce della Corte).

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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