Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16799 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di A.N., in persona del curatore Dr. R.

S. – all’uopo autorizzato dal Giudice Delegato – rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. MANCINI

Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Granisci, 34

presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Ioffredi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/03/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Campobasso – Sezione n. 03, in data 12/12/2006,

depositata il 14 dicembre 2006.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, redatta in merito al ricorso iscritto al n. 3719/2008 R.G., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 40 del 2010, convertito in L. n. 73 del 2010, che, – con riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi a questa Corte e che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge, da oltre dieci anni, in cui l’Amministrazione Finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio, ne ha disposto la sospensione, per consentire ai contribuenti interessati, di provvedere al pagamento del 5% del valore della controversia e di presentare, in una all’attestazione dell’avvenuto pagamento, domanda di estinzione del giudizio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della precitata legge, che risulta pubblicata nella GURI n. 120 del 25 maggio 2010 ed è entrata in vigore il successivo 26 maggio 2010;

Ritenuto che l’atto in questa sede impugnato è stato notificato l’11.11.1998, che il ricorso di primo grado risulta depositato l’08.01.1998 mod. 8 n. 10 e che nei primi due gradi del giudizio l’Amministrazione Finanziaria è rimasta soccombente;

Considerato, quindi, che sussistono i presupposti per ritenere sospeso il procedimento di che trattasi, ai sensi della citata normativa;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia il ricorso a nuovo ruolo, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, convertito in L. n. 73 del 2010.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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