Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16799 del 09/08/2016

Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 09/08/2016), n.16799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24315-2012 proposto da:

C.R.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA PALMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA

D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA PESCARA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2012 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORTCCHIO;

udito l’Avvocato PAPOLA MARIA TERESA con delega;

dell’Avvocato D’ANGELO Maria Grazia, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato SCARAMUCCI Avvocato dello Stato, difensore dei

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 961/2011 il Giudice di Pace di Pescara rigettava l’opposizione proposta da C.R.I. avverso la notificata ordinanza-ingiunzione, di cui in atti, emessa il 21 settembre 2010 dal Vice Prefetto Aggiunto Aggiunto) di quella stessa Città.

Il C. interponeva appello chiedendo la riforma della suddetta decisione del Giudice di prime cure, lamentando – in sostanza – l’omesso esame della doglianza attinente alla illegittimità dell’opposta ordinanza-ingiunzione.

L’adito Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice di Appello, con sentenza n. 323/2012 rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il C. con atto affidato a quattro ordini di motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno – Prefettura di Pescara.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il vizio di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3 e art. 23, comma 1 nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 203 nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Il motivo solleva, nella sostanza, la questione della errata ritenuta tardività del ricorso proposto al competente Prefetto e, quindi, del rigetto dell’opposizione avverso la conseguente emessa ordinanza ingiunzione (statuita dal Giudice di prime cure) e della successiva conferma della prima decisione ad opera della sentenza del Giudice di Appello impugnata innanzi a questa Corte.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente lamenta, in sostanza, pretesa “violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato” perchè sarebbe stata dichiarata “fondata la declaratoria di irricevibilità del ricorso da parte dell’organo amministrativo”.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2 nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un punto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

5.- Riportati, come innanzi e doverosamente, in sintesi tutti i quattro motivi del proposto ricorso, deve procedersi all’esame del primo e dirimente motivo del ricorso.

Con quest’ultimo, come già innanzi accennato, parte ricorrente si duole dei dedotti vizi della impugnata sentenza in punto e quanto alla intempestività del ricorso erroneamente ritenuta dal Giudice dell’appello nel confermare l’impugnata sentenza del Giudice di prime cure (che aveva altrettanto reputato come tardivo il ricorso innanzi al Prefetto e, quindi, legittima l’ordinanza ingiunzione da quest’ultimo emessa e dal ricorrente opposta).

Giova, al riguardo e per una migliore comprensione del tutto, riepilogare, in breve, quanto segue.

L’odierno ricorrente si opponeva innanzi al Giudice di pace all’ordinanza-ingiunzione di cui in epigrafe, con la quale era stato rigettato ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) (per omessa comunicazione di dati) e a quello ad esso presupposto, esponendo che solo a mezzo del detto verbale del 2010 aveva avuto contezza del presupposto verbale n. (OMISSIS), asseritamente mai prima notificatogli.

Orbene la decisione gravata innanzi a questa Corte ha ritenuto corretta l’ordinanza-ingiunzione suddetta e confermabile l’appellata decisione del primo Giudice sul seguente (testuale) presupposto: “il termine per proporre opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) spirava il (OMISSIS) (a decorrere dalla data del (OMISSIS), dichiarata dal ricorrente come quella della sua notifica cfr. ricorso al Prefetto)”, con la conseguenza che il ricorso pervenuto il 27.04.2010, in assenza della ricevuta della spedizione nella precedente data del (OMISSIS) era stato effettuato tardivamente oltre i termini di impugnazione con ulteriore conseguenza della piena legittimità dell’opposta ordinanza-ingiunzione.

L’esposto presupposto non risulta comprovato da attenta lettura degli atti.

Nel ricorso al prefetto di Pescara il ricorrente afferma “che in data (OMISSIS) veniva inoltrato dai Vigili Urbani…altro accertamento di violazione n. (OMISSIS)”: non vi è affatto, insomma, il riscontro della ritenuta dichiarata data della notifica”.

Tale circostanza inficia del tutto l’elemento fondamentale su cui è basata (quanto alla decorrenza del termine a quo) la motivazione della impugnata sentenza.

Inoltre dalla copia presente in atti del verbale per ultimo citato non risulta neppure con chiarezza la data di spedizione (v.: timbro recapito).

Comunque, in assenza di ogni altra e più logicamente pertinente motivazione, la circostanza che l’opposizione sia pacificamente pervenuta il giorno 27.04.2010 rende anche credibile (quanto al rispetto del termine di proposizione del ricorso) che, pur in assenza della relativa ricevuta la spedizione, il ricorso era stato inoltrato quanto meno il giorno precedente e, quindi, comunque in moto tempestivo.

Pertanto e conclusivamente, il motivo in esame è fondato e comporta l’accoglimento – in punto – del ricorso con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Pescara in altra composizione.

I rimanenti motivi del ricorso sono assorbiti.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Pescara in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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