Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16799 del 06/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24651 – 2019 R.G. proposto da:
C.I. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Rimini,
alla via Flaminia, n. 171, presso lo studio dell’avvocato
Massimiliano Orrù che lo rappresenta e difende in virtù di procura
speciale su foglio separato in calce alla “comparsa di costituzione
di nuovo difensore”.
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 690/2019 della corte d’appello di Bologna;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 gennaio 2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. C.I. ha notificato in data 31.5.2019 al Ministero dell’Interno ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 690/2019 della corte d’appello di Bologna.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
3. Con comparsa in data 14.10.2019 C.I. si è costituito con il patrocinio di nuovo difensore.
4. Il ricorso è improcedibile.
5. Invero il ricorso per cassazione non risulta depositato a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
6. Più esattamente la cancelleria in data 27.8.2019 ha certificato che il ricorso avverso la sentenza n. 690/2019 della corte d’appello di Bologna non è stato, nel periodo compreso tra il 31.5.2019 ed il 27.8.2019, “iscritto a ruolo”.
Cosicchè rileva l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894).
7. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.
Si ha riscontro, per un verso, della rituale notificazione al Ministero, a mezzo p.e.c., all’indirizzo ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, del ricorso a questa Corte.
Si ha riscontro, per altro verso, della irrituale notificazione, da parte del Ministero, del controricorso al ricorrente presso la cancelleria di questa Corte, anzichè presso l’indirizzo p.e.c. dell’avvocato Odovilio Lombardo, da cui è stata eseguita la notificazione del ricorso (cfr. Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14140).
8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020