Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16798 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16327-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

AUTOSTAR SNC O.L. & C, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2013 della COMM.TRIB.REG. MARCHE,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 44/7/2013 depositata il 30.4.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 gennaio 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Autostar snc -esercente attività di commercio di autoveicoli- proponeva ricorso avverso avviso di accertamento in materia di IVA ed IRAP per l’anno 2004, avviso che traeva origine da un PVC redatto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e recante la contestazione dell’assoggettamento dell’IVA al c.d. regime del margine in relazione a veicoli rispetto ai quali l’adozione di siffatto regime era preclusa a ragione del fatto che detti veicoli risultavano intestati a società internazionali di noleggio le quali avevano detratto l’IVA versata all’atto dell’acquisto, con la conseguenza che Autostar avrebbe dovuto assoggettare i beni in parola al regime ordinario; la contribuente assumeva – così si legge nella sentenza impugnata- “che non era suo onere controllare che le auto da lei acquistate avessero i requisiti richiesti dalla legge del c.d. regime del margine in quanto le fatture emesse dai cedenti riportavano tale circostanza”.

– L’Agenzia delle Entrate si costituiva per resistere al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro accoglieva il ricorso con sentenza, che -gravata di appello ad iniziativa dell’Ufficio- era confermata dalla CTR con la sentenza sopra menzionata.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo, al quale resiste, con controricorso, la società.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il motivo in cui si articola il ricorso reca: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36-40 bis (convertito in L. n. 85 del 1995) nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Premette la ricorrente essere pacifico tra le parti che le autovetture in questione sono state immatricolate per la prima volta da società di leasing o di autonoleggio (circostanza emergente dall’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio) per poi rilevare che la CTR, nell’aderire alla prospettazione offerta dalla contribuente, ha affermato -per quanto di interesse nella presente sede- che le contestazione rilevate dall’Ufficio “non sono sufficienti a provare l’evasione IVA, questo perchè l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dimostrare, per i casi in esame, la complicità tra il venditore estero e l’acquirente italiano”.

– Così decidendo -continua la ricorrente- la CTR è incorsa nel vizio denunciato, atteso che non è necessario, ai fini sopra segnalati, la collaborazione del soggetto passivo con gli autori della frode, essendo sufficiente l’assenza della buona fede, riscontrabile nella fattispecie, dal momento che risultava dai libretti di circolazione, prodotti dall’Ufficio, che i precedenti proprietari dei veicoli erano società di noleggio, che, in quanto tali, avevano beneficiato della detrazione dell’IVA assolta all’atto dell’acquisto.

– Il ricorso è fondato.

– Il collegio reputa infatti di dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale rinvenibile nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21105/2017, secondo cui “In tema di IVA, il regime del margine-previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito con modificazioni in L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato- costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di avere agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale, ma anche di avere usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto”.

– Con specifico riguardo alla compravendita di veicoli usati, le SS. UU. hanno osservato che spetta al contribuente fornire la prova della propria condotta diligente, volta alla “individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia stata già assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione.”

– Nel caso di specie la CTR non ha svolto alcuna indagine in ordine ai presupposti sostanziali di ammissione a tale regime.

– Il ricorso va dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CTR delle Marche che, in diversa composizione, svolgerà la predetta indagine in coerenza con il principio affermato dalle SS. UU. in ordine sia all’oggetto della prova (“buona fede, e cioè non solo di avere agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di avere usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto”), sia alla ripartizione dell’onere ad essa relativo (a carico della parte contribuente); nel giudizio di rinvio si darà luogo infine al regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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