Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16797 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA CASTELNUOVO MAGRA & ORTONOVO,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO ZOPPI PESELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BERETTI STEFANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato COLASANTI GIANNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENIFEI ALBERTO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/05/2006, r.g.n. 423/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato MARINA MENCONI per delega STEFANO BERETTI;

udito l’Avvocato BENIFEI ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE ENNIO ATTILIO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova ha confermato al sentenza del Tribunale di La Spezia, che aveva condannato la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Castelnuovo Magra e Ortonovo al pagamento in favore di M.M. della somma di Euro 36.947,12 a titolo di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 31.12.1993 al 31.3.1999. Nel motivare la propria decisione, la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rimessione in termini formulata dall’appellante, osservando che le circostanze dedotte dalla Pubblica Assistenza (ovvero l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza presso i locali dove l’appellante svolgeva la propria attività, con la presa in consegna di tutta la documentazione relativa alla stessa attività) non costituivano valido motivo ai fini della rimessione in termini ex artt. 184 bis e 294 c.p.c. Osservava, inoltre, che l’appellante, affermando che la M. avrebbe svolto negli stessi locali attività “in nero” a favore della Cooperativa Croce Bianca, aveva mutato i fatti che erano stati dedotti dalla convenuta in primo grado per contestare la fondatezza della domanda e che avevano formato oggetto di esame nel corso dell’attività istruttoria.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Pubblica Assistenza Croce Bianca affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè omessa valutazione delle circostanze dedotte con l’atto di appello e della documentazione che ad esso era stata allegata, richiamando i principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 8202 del 20.4.2005.

2.- Il ricorso è palesemente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 8202/2005, citata anche dalla ricorrente, cui adde Cass. n. 28882/2006, Cass. n. 27286/2006, Cass. n. 11922/2006 e, più recentemente, Cass. n. 11607/2010, Cass. n. 5217/2010, Cass. n. 6188/2009) che l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); la suddetta preclusione (riguardante sia le prove costituende che quelle precostituite) può essere superata solo nel caso in cui il giudice del merito, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perchè indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado, tenendo presente però che tale potere può essere esercitato solo con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

3.- Nella specie, la Corte territoriale, nel respingere le richieste istruttorie, ed in particolare la prova documentale prodotta dalla Pubblica Assistenza solo in grado di appello, ha fatto puntuale applicazione dei principi sopra enunciati. Le contrarie affermazioni della ricorrente non appaiono idonee a superare i suddetti principi, ai quali si è correttamente attenuto il giudice d’appello, sia con riferimento alla affermata tardi vita della costituzione in giudizio, con conseguente decadenza del diritto alla produzione dei documenti ed impossibilità della sua reviviscenza nel successivo grado di appello, sia con riferimento al rilievo del divieto di introduzione, nel processo di appello, di fatti e circostanze nuove, tali da dar luogo ad allegazioni difensive diverse da quelle sviluppate ed esplorate in primo grado (con conseguente inammissibilità di prove documentali tendenti a sostenere l’esistenza di quei fatti e la fondatezza di quelle allegazioni). Le censure espresse dalla ricorrente devono essere pertanto respinte in quanto prive di fondamento; anche perchè la ricorrente non ha riportato in ricorso il contenuto integrale del documento di cui lamenta la mancata acquisizione agli atti del processo, non consentendo così a questa Corte il vaglio di decisività del predetto documento e della sua diretta attinenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto giuridico in contestazione (con violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

4.- Per concludere, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei procuratori della controricorrente, antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti A. Benifei e G. Colasanti, antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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