Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16797 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.E.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA sez. 16, n. 104, depositata il 6.12.2007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata nel 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni strumentali, desumibile dalla documentazione versata in atti, tale da non giustificare la pretesa dell’Ufficio;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per non aver la decisione impugnata considerato che la disponibilità di uno studio, costituiva presupposto per l’imponibilità a fini Irap, nonchè vizio di motivazione;
– che la contribuente non si è costituita;
osservato:
che – in relazione alla deduzione della disponibilità dell’ambulatorio (peraltro coessenziale all’esercizio anche non autonomamente organizzato della professione, se rispondente a standard minimali) – il ricorso dell’Agenzia appare introdurre una censura nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, giacchè non risponde al criterio, secondo il quale, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr., tra le altre, Cass. 12088/06, 2270/06, 14741/05, 14599/05, 6542/04);
– che peraltro – incorrendo ulteriormente in difetto di autosufficienza con riguardo alla censura di vizio della motivazione – il ricorso non fornisce alcuna ulteriore specifica indicazione degli elementi fattuali idonei a sovvertire le conclusioni del giudice del gravame;
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010