Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16797 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13942-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2012 della COMM.TRIB.REG.SICILIA,

depositata il 11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 64/30/2012 depositata l’11.4.2012, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 gennaio 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– M.S. -titolare di ditta individuale esercente attività di costruzione di edifici- proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2004 (oltre a relative addizionali e sanzioni) in conseguenza di una differenza tra il reddito dichiarato e quanto risultante dall’applicazione dei c.d. studi di settore.

– L’adita Commissione Tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso ritenendo sussistenti gravi incongruenze tali da legittimare l’emissione dell’atto impositivo in applicazione degli studi di settore.

– Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente denunciando l’omessa indicazione dei motivi in ragione dei quali erano state rigettate le proprie deduzioni. Rilevava che gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice che necessita di ulteriori elementi di riscontro riferite alla effettiva situazione del contribuente, la cui attività (svolta nel contesto socio-economico del Comune di Sciacca) poteva addirittura definirsi antieconomica, a ragione della crisi del settore edilizio dovuta al blocco del piano regolatore e della grande concorrenza.

– La CTR pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale -in accoglimento del gravame- riformava la sentenza di primo grado, apparendo le motivazioni dell’Ufficio “sfornite di prova” e non potendosi peraltro “onerare il contribuente di una prova negativa”.

– I secondi giudici consideravano che l’attività del contribuente “è iniziata nel 2003 in un contesto obiettivamente contrassegnato dalla crisi dell’edilizia che va riguardato anche con riferimento alle disposizioni e alla vigenza o meno di un piano regolatore” per poi concludere rilevando che nella specie “il contribuente ha dichiarato ricavi che si discostano poco significativamente dal ricavo minimo ammissibile in relazione a una realtà produttiva coerente con la realtà socio-economica del contesto ambientale del Comune di riferimento.”.

Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi, al quale resisteva, con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto tra di loro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “; 2) “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente.

– Il motivo è fondato.

– Invero, la CTR, nel riformare la sentenza della CTP che aveva ritenuto l’esistenza di gravi incongruenze idonee a legittimare l’emissione dell’atto impositivo in applicazione degli studi di settore, afferma -del tutto apoditticamente- che “le motivazioni addotte dall’Ufficio appaiono sfornite di prova non potendosi onerare il contribuente di una prova negativa”; aggiunge poi che l’attività del contribuente è iniziata nel 2003 in un contesto “contrassegnato dalla crisi dell’edilizia”, considerate altresì le disposizioni del piano regolatore: osserva il collegio che il riferimento temporale è, per così dire, “asciutto” non essendo arricchito da nessuna circostanza e/o considerazione idonea a conferire ad esso una valenza pertinente rispetto alla controversia; analoga osservazione va fatta con riferimento alla crisi dell’edilizia, con l’ulteriore precisazione che -quanto al piano regolatore- il passaggio della sentenza che interessa (“vigenza o meno del piano regolatore”), per potere integrare gli estremi di una motivazione, avrebbe necessitato di una esposizione ulteriore (anche sintetica) atta a completare l’iter argomentativo, ma di essa non v’è traccia. Per ultimo non è dato conoscere quali siano i motivi -e dunque la congruità degli stessi- in base ai quali la CTR ha delineato il “ricavo minimo ammissibile” con riguardo alla realtà produttiva del Comune di riferimento per poi affermare che i ricavi dichiarati dal contribuente da esso si discostano “poco significativamente”.

– L’accoglimento del primo motivo fa sì che gli altri restino assorbiti.

– In conclusione, il primo motivo va accolto, gli altri restano assorbiti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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