Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16797 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11641/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del dirigente procuratore

dott. D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini, 11, presso lo studio della Prof. Avv. Livia Salvini del

Foro di Roma, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv.

Gabriele Escalar del Foro di Roma, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 132/02/2011, depositata il 25/10/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la controricorrente l’Avv. Gabriele Escalar;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Accogliendo il ricorso proposto dalla Milano assicurazioni S.p.A. questa Corte, con ordinanza n. 18854 del 28/08/2009, ha cassato la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva negato alla contribuente – per difetto di prova – il diritto al risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, derivante dal ritardato rimborso di un credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1996. Ciò sulla base del principio affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 19499 del 2008, in quella sede ribadito, secondo cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale” (Sez. U, n. 19499 del 16/07/2008, Rv. 604419).

2. Pronunciando in sede di rinvio la C.T.R. della Lombardia, con sentenza depositata in data 25/10/2011, ha riconosciuto il diritto della contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardato adempimento nella misura di Euro 6.124.797,31, rilevando in motivazione che: il contribuente aveva depositato gli estratti dei bilanci di esercizio dai quali si evince la redditività degli investimenti; la quantificazione del danno nella misura indicata nell’allegato n. 3 era da ritenersi corretta “tenuto conto della somma capitale per credito d’imposta pari ad Euro 21.610.047,15 e della decorrenza degli interessi a far tempo dal 31 dicembre 1998 (data nella quale l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provvedere al rimborso dei crediti d’imposta chiesti con la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 1996)”.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi, cui resiste la società contribuente depositando controricorso.

Per la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., società incorporante la Milano Assicurazioni S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – “violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 bis e 43, nonchè dei principi generali in materia di rimborso di Irpeg”, in relazione alla affermata decorrenza del maggior danno dalla data del 31/12/1998.

Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici a quibus, il credito d’imposta Irpeg va rimborsato solo dopo che si sia consolidato per riconoscimento esplicito in sede di liquidazione ex art. 36 bis, o per riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio del potere di rettifica nei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, discendendone che, non essendo intervenuto alcun riconoscimento esplicito in sede di liquidazione ex art. 36 bis, il credito andava rimborsato soltanto dopo trascorso il termine per procedere a rettifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, nel caso di specie venuto a scadenza nel 2001.

5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di motivare circa l’esistenza di un riconoscimento esplicito da parte dell’amministrazione in sede di liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis.

6. Con il terzo motivo di ricorso l’amministrazione denuncia ancora vizio di motivazione, in relazione alla quantificazione del danno da ritardato pagamento, non avendo la C.T.R. illustrato i motivi per cui quella indicata dalla società sia da ritenere corretta e fondata su dati risultanti dai bilanci.

7. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere la C.T.R. calcolato nella misura predetta il danno da ritardo anche sulla base di dati di bilancio riferiti al 2010, solo presuntivamente corrispondenti – quanto alla redditività degli investimenti – a quelli del 2009, ma in realtà non documentati dalla società.

8. E’ infondato il primo motivo di ricorso.

Ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, presupposto del riconoscimento dei maggior danno da ritardo nell’adempimento di obbligazione pecuniaria – oltre naturalmente alla dimostrazione, anche presuntiva, della sua sussistenza – è che il debitore sia costituito in mora.

A sua volta, la mora del debitore presuppone solo l’attualità e l’esistenza dell’obbligazione, non rilevando invece che il credito – nell’an o nel quantum – sia o possa essere contestato dal debitore, essendo appena il caso al riguardo di rammentare che, secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in tema di pagamento. Pertanto, sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l’obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data dell'”nterpellatio” (v. Sez. 2, n. 9510 del 30/04/2014, Rv. 630721; Sez. 2, n. 4712 del 14/05/1994, Rv. 486606).

Non v’è motivo di derogare a tali principi nell’ipotesi, qui in esame, di ritardato pagamento di rimborso d’imposta, con riferimento alla quale la costituzione in mora dell’erario è effetto che può considerarsi realizzato, ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 1, in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione (integrante valida interpellano) e, dall’altro, della scadenza del termine concesso all’amministrazione (fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, o, in subordine, quello di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, – vigente ratione temporis) per procedere alla relativa liquidazione: termine dalla cui scadenza si produce l’effetto della mora.

Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l’Amministrazione – edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente – posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria; tanto ciò è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2).

E’ stato conseguentemente anche precisato che il diritto del contribuente alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza (contenuta nella dichiarazione), il quale determina il formarsi del silenzio-rifiuto, impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 1, lett. g). Non è necessario, cioè, attendere, per poter adire il giudice, che scadano i termini entro i quali l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, di controllo formale o di accertamento vero e proprio, stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e ss. (Cass. n. 21734 del 2014): tali limiti temporali, peraltro alcuni meramente ordinatori, riguardano, infatti, l’attività dell’Amministrazione, non l’esercizio dei diritti del contribuente (Cass., sez. un., n. 2687 del 2007; Cass. nn. 21734 del 2014; 9524 del 2009, 633 e 7899 del 2012).

Ai fini in esame poi nessun rilievo può assumere il principio, da ultimo affermato da Cass., Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016(Rv. 639014), secondo cui, “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”. Tale principio afferisce, infatti, alla diversa e non interferente questione della (ir)rilevanza del decorso dei detti termini ai fini della possibilità per l’Amministrazione di contestare il diritto al rimborso: possibilità la cui esistenza, come s’è detto, non è condizione ostativa alla costituzione in mora del debitore e alla conseguente dovutezza da parte sua, sin da tale costituzione, degli interessi di mora e, se del caso, anche del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, ove e nei limiti in cui l’eventuale contestazione del credito si riveli destituita di fondamento e tanto più ove, come nel caso di specie, tale contestazione addirittura manchi (come specificamente evidenziato nel controricorso l’amministrazione ha infatti, sin dalla sua costituzione nel primo grado di giudizio, espressamente riconosciuto l’esistenza del diritto al rimborso) e il ritardo sia esclusivamente imputabile a condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore.

9. Discende da quanto sopra esposto il rigetto anche del secondo motivo, risultando evidente l’irrilevanza della mancanza di un espresso riconoscimento, ai fini in esame, del diritto al rimborso da parte dell’ufficio entro il termine ad esso concesso per il controllo della dichiarazione e la liquidazione d’imposta ex art. 36 bis, D.P.R. cit..

10. E’ altresì infondato il terzo motivo.

La C.T.R. offre adeguata, ancorchè succinta, motivazione del convincimento espresso circa l’ammontare del dedotto maggior danno attraverso il rinvio agli estratti dei bilanci di esercizio depositati dalla contribuente e in particolare agli allegati nn. 2 e 3 contenenti i dati, relativi alla redditività degli investimenti nel corso degli anni in considerazione, ricavati appunto dai bilanci di esercizio.

Occorre al riguardo rammentare che con sentenza n. 642 del 16/01/2015 le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente anche senza nulla aggiungere e senza indicare la fonte, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, vietata (e neppure sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice), non essendo prescritta da alcuna norma (sostanziale o processuale) la originalità della sentenza nelle sue modalità espositive (e tantomeno nei contenuti).

Attraverso un ampio excursus il citato arresto mette in evidenza come l’evoluzione della normativa processuale e della giurisprudenza segnali una chiara tendenza verso una motivazione della sentenza che “non è più curiale ma piuttosto laico, funzionalista, in certa misura disincantato” e che, in tal senso, già nella precedente giurisprudenza di legittimità si era ammessa la motivazione per relationem con rinvio ad atti ben individuati e conosciuti o conoscibili (v. Cass. n. 13937 del 2002 e anche Sez. U, n. 16277 del 2010), da ritenersi perciò parte integrante della motivazione senza necessità che essi siano trascritti, con la conseguente precisazione che in tal caso la completezza e logicità della sentenza deve essere giudicata sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio, atto che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante.

In tale prospettiva il rinvio operato dal giudice a quo, al fine di giustificare la quantificazione del maggior danno da ritardo, ai documenti prodotti dalla parte (specificamente indicati come allegati nn. 2 e 3), con la precisazione che da essi si ricavano i dati relativi alla redditività degli investimenti praticati, appare più che sufficiente, da un lato, a individuare il percorso logico seguito a tal fine, dall’altro, a consentire, attraverso la compulsazione dei documenti ritualmente prodotti e pertanto da presumere noti anche alla controparte, un controllo nel dettaglio dei passaggi aritmetici che consentono, sulla base del criterio indicato (commisurazione del danno al maggior rendimento ottenuto dalla contribuente negli anni di riferimento con l’investimento dei ricavi), di verificare l’esattezza del calcolo.

Di ciò del resto è riprova nel fatto che la ricorrente omette di indicare il pregiudizio che ad essa sarebbe derivato, da tale modalità espositiva, nella comprensione della ratio decidendi, sembrando piuttosto essa muovere da una prospettiva formalistica della motivazione, per quanto detto non più condivisibile; la stessa, inoltre, dimostra di aver ben compreso il ragionamento posto a base della detta determinazione, ad esse riferendo, specie con il quarto motivo, specifiche argomentazioni critiche mirate proprio a contestare la fondatezza di uno dei passaggi logico-artimetici posti a base del detto calcolo, desunto dai documenti in tal modo richiamati.

11. E’ invece fondato il quarto motivo.

Dai documenti richiamati nella sentenza impugnata – e segnatamente dagli allegati nn. 2 e 3, specificamente richiamati in ricorso, con assolvimento quindi dell’onere di autosufficienza – si trae che il rendimento effettivo per l’anno 2010, presuntivamente supposto uguale a quello ottenuto nel 2009, è considerato pari al tasso del 4,5% annuo.

E’ però pacifico in causa che di ciò la contribuente non ha offerto prova documentale, avendo omesso di produrre gli estratti dei registri contabili relativi all’esercizio.

Tale omissione non consente di utilizzare il dato a base del calcolo.

Nè può convenirsi con quanto obiettato dalla controricorrente secondo cui, essendo il tasso utilizzato pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato per l’anno 2010 e superiore al tasso di interesse dovuto sui rimborsi fiscali (pari per il 2010, ai sensi del D.M. 21 maggio 2009, art. 1, al 2%), esso sarebbe presuntivamente applicabile ai fini del calcolo del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, anche in assenza di specifica prova positiva da parte del creditore istante, in virtù del principio affermato dalla citata Sez. U, n. 19499 del 2008: principio, come detto, espressamente ribadito anche nella ordinanza di rinvio resa nel presente giudizio da questa Corte e sopra testualmente trascritto.

L’obiezione, infatti, muove da un presupposto indimostrato: quello che, per l’anno in questione il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi fosse pari al 4,50%.

In tal senso la censura in esame coglie pertanto una evidente lacuna motivazionale che deve condurre alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto, oltre che per il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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