Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16797 del 06/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 36293-2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LEONORA MAZZOCCHI;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 17094/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI
MARINA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che A.M. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza di questa Corte n. 17094/19, deposita il 26 febbraio 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti da F.A.;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Meloni Marina;
Considerato che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese.
Ritenuto che, all’esito della proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto trattandosi di evidente errore materiale per non aver considerato l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato.
PQM
dispone la correzione dell’errore materiale e per l’effetto dispone integrarsi la motivazione dell’ordinanza n. 17094/2019 con la quale è stato definito il procedimento tra A.M. e F.A. nel senso che: a pagina 5 rigo 13 dal basso dopo la parola pagamento sia inserito “a favore dell’erario”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020