Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16797 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16797 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12929-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 7, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
AULENTI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 11/15/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 18/02/2010, depositata il
24/03/2010;

Data pubblicazione: 05/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 12929 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bari ha rigettato l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della “Aulenti srl” avverso
avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEG-IRAP per l’anno 2003, emesso a seguito
di PVC nel quale erano stati ritenuti assimilabili a ricavi non fatturati (anche in
considerazione dell’omesso adeguamento agli studi di settore e la rilevazione di dati
non veritieri relativi al valore delle rimanenze) le anticipazioni ricevute dai soci
nell’anno 2003 per importo pari ad E 78.625,00.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che le presunzioni addotte
dall’Ufficio non presentavano quell’elevato grado di probabilità tale da consentire
che risultassero prova dei redditi sottratti a tassazione, fondandosi le medesime
esclusivamente sul finanziamento fatto dai soci per sopperire a deficienze di cassa,
per quanto sia “verosimile e praticato nella realtà che qualunque società, di fomte alla
necessità di effettuare determinati pagamenti.. .preferisca ricorrere al credito interno
piuttosto che a quello verso istituti bancario finanziari”. D’altronde, i singoli
finanziamenti, pur ripetuti, erano stati regolarmente contabilizzati e verbalizzati.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (rubricato come:”Insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 primo comma n.5
cpc….”), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia
fatto superficiale valutazione delle risultanze presuntive addotte dalla parte pubblica

3

Osserva

circa la fittizietà delle operazioni di finanziamento siccome effettuate per contanti e
dunque non riconducibili a fatti certi e senza previa deliberazione della società,
nonché con apporti che —rapportati alle situazioni patrimoniali dei soci- inducevano a
dubitare della linearità delle operazioni (anche alla luce della approssimativa tenuta
della contabilità di magazzino) e comunque di importo sproporzionato rispetto ad un

Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio
dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della scarna motivazione della
sentenza impugnata che il giudice del merito —negligentemente- non ha tenuto conto
alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle anzidette circostanze,
essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere insussistenti gli elementi di
prova, senza però fare analitica considerazione di quelli elencati dall’Agenzia
procedente.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di
possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non
adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito che costituiscono
senz’altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome
capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo
giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle
questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese
del presente grado di giudizio.
4

irrisorio risultato di esercizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 27 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

delle parti;

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