Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16796 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della

Libertà n. 20, presso lo studio dell’avv. Marco Orlando,

rappresentato e difeso dall’avv. PIGNATIELLO Nicola;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 46, n. 187, depositata il 6.11.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia – con metodo induttivo e sulla base dei “parametri”, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e segg. – aveva accertato a suo carico, per l’anno 1998, maggiori Irpef e Irap;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente rilevava che l’Agenzia aveva operato un’applicazione automatica dei parametri senza, alcun riscontro contabile e senza tener conto della sua situazione economica e personale, di attore ancora non dotato di grande notorietà;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale la motivazione dei giudici di appello è fondata sul rilievo che, in sede contenziosa, il contribuente aveva offerto elementi tali da giustificare il superamento dell’elemento presuntivo espresso dalle incongruenze evidenziate dall’applicazione dei parametri;

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo: vizio di ultra petizione, in merito all’affermazione del giudice a quo dell’illegittimità, L. n. 400 del 1988, ex art. 17, dei D.P.C.M. aventi ad oggetto i “parametri” in difetto del parer del C.d.S.; violazione di legge (art. 2697 c.c.), per non aver considerato che i parametri assumono valenza di presunzioni legali, con la conseguenza che è il contribuente a dover provare un imponibile inferiore a quello oggetto dell’accertamento; vizio di motivazione per aver ritenuto le risultanze dell’applicazione dei parametri superate in funzione di indicazioni del contribuente non assurgenti al rango di prova;

che il contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che, a parte il rilievo che la mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comporta l’illegittimità dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l’individuazione dei “parametri” (cfr. Cass. 9129/06), le ulteriori doglianze dell’Agenzia appaiono infondate, con riflessi assorbenti sull’esito del ricorso;

– che, infatti, le SS.UU. di questa Corte (cfr. sent. n. 26635/09) hanno, di recente, aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187, e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996, quest’ultimo come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento;

considerato:

che, alla luce degli esposti rilievi, deve ritenersi che la decisione impugnata è incensurabile, poichè, in conformità con il principio sopra richiamato, ha negato idoneo valore probatorio a dati parametrici, specificamente contestati dal contribuente e non altrimenti asseverati dall’Agenzia;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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