Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16796 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16796 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12927-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 7, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GALLO DAVIDE;
– intimato avverso la sentenza n. 125/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/03/2010,
depositata il 22/03/2010;

Data pubblicazione: 05/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 12927 sez. MT – ud. 23-05-2013
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva

La CTR di Napoli (dopo averli riuniti) ha accolto l’appello di Gallo Davide e respinto
quello dell’Agenzia (appelli proposti contro la sentenza n.222/14/2008 della CTP di
Caserta che aveva già parzialmente accolto il ricorso del Gallo) nel processo di
impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IVA-IRPEF-IRAP per l’anno
1999, adottato con metodo induttivo per conseguenza dell’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi a detto anno d’imposta.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che potesse essere accolta
l’allegazione del contribuente circa il deprezzamento delle merci in giacenza, alla
luce di una serie di argomenti presuntivi in sentenza evidenziati, ed inoltre ritenendo
che l’IVA incassata dovesse essere detratta da quella pagata sugli acquisti.
L’Agenzia ha interposto ricorso sostenuto con due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di ricorso (improntato alla violazione dell’art.112 cpc per
extrapetizione ed omessa pronuncia; alla violazione dell’art.53 del D.Lgs 546/1992;
alla violazione degli art.7, 11 Legge n.488/1999; del D.M: Finanze 23.3.2000; degli
arrt.2697; 2727; 2730 cod civ; del DPR n.441/1997, oltre che al vizio di motivazione)
la parte si duole promiscuamente di differenti tipologie di vizio che sarebbero state
commesse dal giudice di merito e —quanto al vizio di violazione di legge- a mezzo del
il richiamo di una miscellanea di norme che è rimasta mera indicazione non

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letti gli atti depositati

supportata da alcuno specifico argomento; e perciò propone un motivo di ricorso che
è da ritenersi inammissibile, non essendo siffatta formulazione del motivo di
impugnazione rispettosa del criterio di specificità, siccome imprescindibile al fine di
consentire la pronta individuazione delle ragioni per le quali la parte ricorrente si
duole dell’esistenza di ben individuate questioni di illegittimità o lacunosità della

Con il secondo motivo (centrato sulla violazione degli art.19 e 21 del DPR
n.633/1972; sulla falsa applicazione del DPR n.600/73; sulla violazione dell’art.75
TUIR oltre che sul vizio di motivazione) la parte ricorrente si duole del fatto che il
giudice del merito abbia dato seguito (per ragioni equitative) al principio secondo cui
i ricavi induttivamente ricostruiti vanno decurtati dei costi presuntivamente sostenuti,
principio non applicabile in materia di IVA.
Anche detto motivo appare inammissibilmente formulato, oltre che per le ragioni già
esplicate con riferimento al motivo che precede, anche per il fatto che le norme
menzionate in rubrica non sono state specificamente ricollegate con il motivo di
doglianza, sicchè esse sono rimaste mera enunciazione del fondamento del vizio
rubricato, con spregio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui:” Il ricorso
per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di
motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di
individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le
argomentazioni che la sostengono, ne’ quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne
chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 n. 4
cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile” (per tutte Cass. Sez.
L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.

delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha ribadito la
ammissibilità e fondatezza del secondo motivo di ricorso;
che la Corte —dissentendo sul punto dalla proposta del relatore- ritiene che il
predetto motivo di ricorso, per quanto sinteticamente formulato, manifesta con

grado, consistenti nel fatto che quest’ultima ha trasposto principi validi per le imposte
dirette alla materia tutt’affatto differente dell’IVA, in tal modo statuendo la
detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto “presuntivamente” determinata (e cioè
con la semplice applicazione del saggio del 20% sul costo degli acquisti determinato
nell’importo di £ 427.907.000, pari al valore delle giacenze), e per quanto in difetto
della regolare documentazione delle operazioni effettuate;
che, alla luce di tale censura, va senz’altro ritenuto che il giudice del merito ha
fatto distorta ed erronea applicazione del combinato disposto degli art. 19 e 21 del
DPR n.633/1972, a mente dei quali la detrazione dell’imposta è ammissibile solo ove
debitamente documentata;
che pertanto la decisione impugnata merita di essere cassata e la causa restituita al
giudice del merito, affinchè quello faccia opportuna applicazione dei principi dianzi
indicati;
che le spese di lite di questo grado saranno regolate dallo stesso giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

chiarezza quali sono le ragioni di censura prospettate avverso la sentenza di secondo

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