Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16795 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30326/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del dirigente procuratore

dott. D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini, 11, presso lo studio della Prof. Avv. Livia Salvini del

Foro di Roma, che la rappresenta e difende, unitamente alla Prof.

Avv. Laura Castaldi del Foro di Firenze giusta procura a margine del

ricorso,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 114/33/2010, depositata il 25/11/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la controricorrente l’Avv. Laura Castaldi;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Soldi Anna Maria, la quale ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, depositata in data 25/11/2010, che in controversia relativa a impugnazione da parte della Milano assicurazioni S.p.A. del silenzio-rifiuto sulla istanza di rimborso dell’importo di Euro 1.532.291,47 asseritamente versato in eccedenza sull’Irpeg dovuta per l’anno 2000, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo inammissibile – in quanto introduttiva di un tema di indagine nuovo, precluso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, – l’eccezione volta ad accertare la preclusione del diritto al rimborso, stante l’adesione da parte della contribuente ai provvedimenti agevolativi previsti dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289. La C.T.R. ha inoltre ritenuto che l’istanza di rimborso fosse da considerare tempestiva, in quanto presentata prima della scadenza dei 48 mesi dal versamento dell’acconto Irpeg per l’esercizio 2001, e, nel merito, fondata.

La società contribuente ha depositato controricorso.

La stessa ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con i due motivi di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, rispettivamente, con il primo, inosservanza e, con il secondo, violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’eccezione sollevata dall’ufficio, in grado d’appello, circa la preclusione del diritto della contribuente a richiedere il rimborso dell’Irpeg versata in eccedenza, avendo questa presentato domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9. Assume al contrario la ricorrente trattarsi di questione rilevabile anche d’ufficio e come tale proponibile dall’amministrazione anche in grado d’appello.

3. Con il proposto controricorso la Milano assicurazioni S.p.A. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, per non avere la ricorrente specificato se con esso si contesti una violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4; eccepisce altresì l’inammissibilità del secondo motivo in quanto erroneamente ricondotto alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva inoltre che l’asserita fruizione da parte di essa contribuente della definizione agevolata L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 con riferimento alle annualità dal 1998 al 2002 ai fini Irpeg, costituiva una nuova prospettazione in fatto, peraltro non provata e anzi contestata da essa società, e che pertanto rettamente è stata ritenuta dai giudici d’appello nuovo tema di indagine, precluso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57.

4. I motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in quanto proponenti la medesima questione e al cui esame non osta il mancato corretto riferimento alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (essendo noto che, come chiarito da ferma giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione deve bensì essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non può considerarsi necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi: Cass., Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268) – sono fondati.

4.1. Occorre invero anzitutto rammentare che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di “definizione transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 5, n. 24493 del 02/12/2015; Id., n. 15402 del 22/07/2015; Id., n. 4566 del 06/03/2015, Rv. 634659).

Infatti, il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. Civ., Sez. 5, n. 1967 del 10/02/2012, Rv. 621686).

4.2. Si è altresì, conseguentemente, ritenuto che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (v. ex aliis Cass., Sez. U, n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457; Sez. 6 – 5, Ord. n. 3841 del 09/03/2012, Rv. 622011; Sez. 5, n. 17142 del 24/06/2008, Rv. 603817; Sez. 5, n. 25239 del 03/12/2007, Rv. 601549).

Ne discende che non può nemmeno ovviamente considerarsi tardiva l’eccezione processuale riguardante l’adesione del contribuente al condono ex lege n. 289 del 2002, in quanto proposta solo in grado di appello.

E’ bene peraltro rammentare al riguardo che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile.

Vero è che la possibilità d’integrazione del materiale probatorio in appello non costituisce tuttavia veicolo per introdurre in secondo grado eccezioni o domande nuove, ostandovi il divieto espresso contenuto nel ridetto art. 57 laddove si fissa il precetto che “non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”. Tale divieto però concerne esclusivamente le eccezioni in senso stretto o proprio o tecnico (“rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo”: Cass. n. 6918 del 2013) e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (Cass. n. 25756 del 2014).

E tale – come detto – deve essere considerata, secondo approdo ormai consolidato della giurisprudenza, per il suo rilievo giuspubblicistico, la definizione condonistica delle pendenze fiscali, che rende pertanto la relativa questione sicuramente rilevabile d’ufficio e, quale eccezione impropria o in senso lato, introducibile per la prima volta in appello anche se la fattispecie estintiva del processo si sia verificata durante il giudizio di primo grado, non operando alcuna preclusione (così, conclusivamente, la citata pronuncia di Cass., Sez. U, n. 1518 del 27/01/2016).

Pertanto, avendo l’Agenzia proposto l’eccezione inerente all’adesione del contribuente al condono per l’Irap per gli anni in contestazione in grado di appello, e non riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove in appello quelle rilevabili d’ufficio, la C.T.R. ha errato nel ritenerla tardiva in quanto nuova e, quindi, inammissibile, posto che, essendo rilevabile d’ufficio, ben poteva essere proposta in grado di appello.

5. A tale rilievo occorre in questa sede fermarsi, non potendo invece essere qui valutati gli argomenti difensivi ulteriormente svolti dalla controricorrente secondo cui l’eccezione opposta dall’Agenzia sarebbe in fatto infondata, per avere la società contribuente presentato, ai fini delle imposte dirette, per gli anni in questione, unicamente richiesta di integrazione degli imponibili ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8.

Trattasi di questione di merito che andrà ovviamente esaminata dal giudice di rinvio.

6. In definitiva, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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