Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16795 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16795 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 10659-2012 proposto da:
MAGGI ROCCO MGGRCC8OH07F784Z in proprio quale erede di
Maggi Lucano e quale erede del padre Maggi Luciano, DI
PIERRO COSIMA DPRCSM43A59G252M in proprio quale erede
di Maggi Toni e quale erede del suo marito Maggi
Luciano, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO
MARIO 8, presso lo studio degli avvocati D’ALESIO
GABRIELE MARIA e FALCUCCI VINCENZO, che li
?013

4

273

rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

CIRIELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LABIENO 70, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI

Data pubblicazione: 05/07/2013

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato FOTI
ROSARIO, giusta mandato in calce alla copia del ricorso
del 13.4.2012;
– controricorrente nonchè contro

LIVERANO GIUSEPPE LVRGPP79P28F027C, NARDELLI BIAGIA

in proprio e quali eredi di Liverano Leonardo,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PINTURICCHIO
89, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI GIUSEPPE,
rappresentati e difesi dall’avv. STELLACCIO VINCENZO,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
-controri correnti e ricorrenti incidentali non chè contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA (già SAI Assicurazioni
SpA);
– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 277/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 2.3.2011,
depositata il 15/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Maria Gabriele

NRDBGI56A76G252C, LIVERANO ALESSANDRO LVRLSN92P24C136W

D’Alesio che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali
l’Avvocato Giuseppe Raguso (per delega avv. Vincenzo
Stellaccio) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla

relazione scritta.

a

24) R. G. n. 10659 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte di appello di Lecce — sez. distaccata di
Taranto 15/10/2011, non notificata), per quanto qui rileva, riformava la
sentenza di I grado accogliendo l’appello principale proposto da alcuni degli

riconosciuto l’impossibilità di raggiungere la prova sull’identità del
guidatore al momento del sinistro stradale di causa. Il Giudice d’appello non
ravvisava motivi per ritenere inattendibili le deposizioni testimoniali rese
dai sopravvissuti al medesimo sinistro, deposizioni confermative delle
sommarie informazioni rese dagli stessi soggetti ai CC a poca distanza
temporale dall’evento, dalle quali risultava accertata la qualità di conducente
del veicolo di Toni Maggi, perito nel medesimo evento. Condannava
pertanto gli eredi di quest’ultimo (odierni ricorrenti) in solido col
proprietario del veicolo Giuseppe Ciriello (odierno controricorrente) e
Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. a rifondere i danni subiti dagli eredi di
Giannicola Liverano, deceduto nel sinistro di causa. In merito alla
responsabilità del Ciriello (proprietario del veicolo) la corte osservava come
questi non avesse fornito la prova liberatoria, consistente nel dimostrare che
la circolazione dell’auto fosse avvenuta contro la sua volontà, dovendosi
pertanto ritenere corresponsabile del sinistro.
2. — Ricorrono in Cassazione Cosima Di Pieno e Rocco Maggi con due
motivi di ricorso. Resistono con controricorso e censurano a loro volta la
sentenza in via incidentale con un motivo Giuseppe e Alessandro Liverano,
nonché Biagia Nardelli; resiste con controricorso Giuseppe Ciriello,
censurando a sua volta la sentenza in via incidentale con un motivo di
ricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. 1 — I ricorrenti in via principale lamentano: 1) col primo motivo erronea
e falsa applicazione dell’artt. 157 e 246 c.p.c., avendo la Corte territoriale
errato nel ritenere tardiva l’eccezione da questi formulata in ordine alla
inattendibilità dei testimoni, in quanto portatori di interessi propri e autori di
deposizioni contrastanti. A prescindere da tale ultima circostanza, la Corte

odierni intimati (Liverano), con la quale il giudice di primo grado aveva

territoriale, in violazione dell’art. 246 c.p.c., non avrebbe giudicato sulla
capacità a testimoniare, sulla attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle
loro deposizioni; – 2) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il giudice di appello
tenuto conto quanto sostenuto dal consulente di parte del PM, nel giudizio
penale poi archiviato, e cioè che alla guida della vettura ci potesse essere il
Liverano.

censurano in via incidentale la sentenza per omessa motivazione, in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 5, non evincendosi dalle motivazioni fornite
dalla Corte territoriale i criteri utilizzati per la quantificazione del danno.
3.3 — Ciriello Giuseppe (con atto impropriamente qualificato “domanda
riconvenzionale”) censura la sentenza in merito al mancato riconoscimento
del danno patrimoniale asseritamente subito.
4. — La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Il ricorso principale si rivela privo di pregio.
4.1 — Il primo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente
provveduto ad inquadrare il vizio lamentato in una delle categorie di cui
all’art. 360 c.p.c. oltre che infondato. Quanto al mancato tempestivo
sollevamento dell’eccezione di inattendibilità dei testi, deve ribadirsi che,
secondo questa S.C., la nullità della testimonianza resa da persona incapace
deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art.
157, secondo comma, cod. proc. civ. (salvo il caso in cui il procuratore della
parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio,
nel qual caso la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché,
in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la
preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art.
246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità
della testimonianza comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa
opposizione (Cass. n. 313/2011; n. 8358/2007). Nella specie, la difesa degli
odierni ricorrenti era presente all’assunzione dei mezzi istruttori e non ha
provveduto a tempestiva sollevazione dell’eccezione. Quanto alla mancata
statuizione della corte in via officiosa sull’incapacità a testimoniare,
secondo la giurisprudenza di questa S.C., l’incapacità a testimoniare,

-5-

3.2 — Gli eredi Liverano (Giuseppe, Alessandro e Nardelli Biagia)

prevista dall’articolo 246 cod. proc. civ., che si identifica con l’interesse a
proporre la domanda o a contraddirvi di cui all’articolo 100 cod. proc. civ.,
determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma
deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento
dell’espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando
altrimenti sanata ai sensi dell’articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ.
(Cass. n. 11377/2006; n. 20652/2009).

precisarsi che la deduzione di un vizio motivazionale della sentenza
impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità,
non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e delle coerenza logico — formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva,
il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
dando così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che i
pretesi vizi di motivazione, possono legittimamente dirsi sussistenti solo
quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia
evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della
controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando
esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico — giuridico
posto a base della decisione (Cass. n. 13157/2009, in motivazione). Nel caso
in esame la Corte territoriale ha privilegiato la ricostruzione dei fatti sulla
base delle testimonianze, non ravvisando motivi per ritenerle inattendibili.
Tale soluzione si è resa necessaria considerate le difficoltà di stabilire ex
post la sistemazione degli occupanti della vettura al momento del sinistro e
in assenza del riscontro ematico che invece avrebbe reso agevole
l’identificazione del conducente.
5. — manifestamente infondato si prospetta anche il ricorso incidentale
proposto dagli eredi Liverano.

4.2 — Inammissibile si prospetta anche il secondo motivo di ricorso. Deve

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno da perdita del rapporto
parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere
integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione
equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri
devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e
di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va
operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a

necessaria personalizzazione (Cass. n. 10107/2011). Pur senza riferimento a
criteri tabellari, il giudice a quo ha specificato nella motivazione i criteri
seguiti nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
evincendosi dalle argomentazioni un’adeguata opera di personalizzazione
con riferimento a ciascun danneggiato.
6. — Palesemente inammissibile è invece il ricorso incidentale proposto dal
Ciriello. Il ricorrente si limita a fornire una generica censura, senza tener
conto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,
delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche
prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una
funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con
riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata
elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura
esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato
rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito
(Cass.18202/2008).
Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso
principale e di quelli incidentali.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente principale ha presentato memoria, riproponendo in
sostanza le argomentazioni contenute nel ricorso. Le argomentazioni della
memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della
relazione.
Ritenuto che:

_Y

••■•

valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisandosi
che:
a) per quanto riguarda il primo motivo del ricorso principale, l’infondatezza
della tesi sostenuta dalla parte ricorrente è avvalorata, oltre che dalla
giurisprudenza citata al precedente punto 4.1, dall’orientamento secondo cui
l’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di

momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva,
restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che
aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell’eccezione non è
sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è
necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza. Ne
consegue che non è idoneo, come nel caso di specie, ad evidenziare la
corrispondente violazione di legge il motivo di ricorso per cassazione con il
quale il ricorrente deduca di avere formulato la contestazione della capacità
del teste non immediatamente dopo la sua assunzione, ma all’udienza
successiva, senza precisarne la ragione (Cass. n. 5454/2005; v. anche Cass.
n. 12634/1999).
b) quanto al ricorso incidentale proposto dagli eredi Liverano, lo stesso,
oltre che manifestamente infondato, è inammissibile, non essendo
soddisfatto il requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa”
richiesto dall’art. 366 c. 1 n. 3 c.p.c.. Di recente, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno avuto modo di affermare che, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3 c.p.c., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto
degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto
richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la
necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare
alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non
occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai
motivi

di

ricorso

SS.

(Cass.

UU.

n.

5698/2012).

c) quanto al ricorso incidentale proposto da Giuseppe Ciriello, presenta un
ulteriore profilo di inammissibilità consistente nella mancata la
formulazione del motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa S.

s

assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal

C., il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo
schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle
ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la
decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un
errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione,
l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può
considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è

nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le
quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le
ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi,
dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per
inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per
Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”,
è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4
cod. proc. civ. (Cass. n. 5454/2005; id. n. 359/2005).
che i ricorsi, devono perciò essere rigettati.
stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese del presente
giudizio;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P .Q.M.
Rigetta i tre ricorsi riuniti. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.

esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,

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