Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16794 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ FINMECCANICA S.P.A. (già ANSALDO TRASPORTI S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio

dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO, rappresentata e difesa dagli

avvocati SPAGNUOLO VIGORITA GINO, SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1842/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/04/2006 R.G.N. 2783/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GINO VIGORITA per delega LUCIANO SPAGNUOLO

VIGORITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata del 14 aprile 2006 la Corte d’appello di Napoli, confermava la statuizione di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da F.N. nei confronti dell’ex datore di lavoro Finmeccanica spa, con cui chiedeva la condanna della società al pagamento della differenza tra la retribuzione spettante e quanto conseguito a titolo di Cigs, sostenendo che la collocazione in Cigs era illegittima per carenza del nesso eziologico con la causa integrabile; chiedeva altresì il risarcimento del danno biologico perchè il comportamento del datore gli aveva provocato grave stress psico fisico culminato nel ricovero per fibrillazione atriale con blocco della branca sinistra.

La Corte adita riteneva la domanda preclusa a seguito di conciliazione giudiziale ed escludeva che questa fosse stata inficiata dalla mancanza di assistenza da parte del rappresentante sindacale, non avendo il ricorrente mai dedotto quali specifiche carenze ascriveva alla condotta del sindacalista. Escludeva altresì la Corte adita che la conciliazione concernesse la rinuncia a un danno futuro. Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due motivi. Resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si denuncia difetto di motivazione, perchè egli avrebbe ampiamente criticato la sentenza di primo grado che aveva escluso la mancanza del necessario supporto sindacale, idoneo a far rientrare la conciliazione nella disciplina dell’art. 411 cod. proc. civ., avendo dedotto che egli aderiva alle organizzazioni stipulanti l’accordo, ma all’organizzazione sindacale Sinquadri.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1418 cod. civ. per avere escluso la nullità della conciliazione, nonostante questa concernesse la rinuncia ad un danno futuro. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Infatti, in relazione al secondo, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle Sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Parimenti inammissibile è il primo motivo perchè, essendo stato dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto da questa disposizione; è stato infatti affermato (Cass. Sez. U, n. 20603 del 01/10/2007, seguita da numerose altre conformi) che “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità,”;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA