Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16794 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5743/2011 R.G. proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De

Luca, 1, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Izzo, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 3/4/2010, depositata il 14/01/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Soldi Anna Maria, la quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da T.E. avverso l’avviso di accertamento nel suoi confronti emesso per l’omessa indicazione nel modello 730/2001 della plusvalenza derivante dalla cessione della quota del 50% di un terreno edificabile sito nel (OMISSIS)).

Vertendosi tra le parti intorno alla sussistenza del presupposto della edificabilità del terreno, negata dalla ricorrente in ragione della destinazione dello stesso alla realizzazione di una strada pubblica di penetrazione a servizio della zona di espansione edilizia del Comune di ubicazione, la C.T.R. ha al riguardo rilevato che, da un lato, risulta dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Livo che il terreno, al momento della cessione, era destinato a “zona residenziale di completamento” ed era privo di un vincolo di destinazione; dall’altro, pur risultando in atti che l’acquisto da parte del Comune era finalizzato “ad ottenere la disponibilità di parte delle aree necessarie per la realizzazione della strada di penetrazione a servizio della zona di espansione edilizia dell’abitato di (OMISSIS)” (Delib. 30 dicembre 1999, art. 164 del Comune di Livo), non è stato tuttavia “in alcun modo precisato nè provato dalla ricorrente quale parte del terreno oggetto di causa sarebbe stata effettivamente sottoposta a vincolo e, per tale ragione, non suscettibile di utilizzazione edificatoria”. Ha anzi soggiunto che certamente non tutto il terreno, pari a mq 480, è stato effettivamente sottoposto a vincolo, essendo emerso che “il Comune ha successivamente permutato mq 193 con un proprietario finitimo, rivenduto mq 132 ad altro soggetto e ancora successivamente ulteriori mq 28 rimasti inutilizzati, evidentemente ancora suscettibili di utilizzazione edificatoria”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Emma Zanotelli, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R., da un lato, affermato che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica, il terreno risultava al momento della cessione destinato a zona residenziale di completamento ed era privo di un vincolo di destinazione, dall’altro, subito dopo dato atto che risultava che l’acquisto da parte del Comune era finalizzato ad ottenere la disponibilità di parte delle aree necessarie per la realizzazione della strada di penetrazione a servizio della zona di espansione edilizia dell’abitato di (OMISSIS), ancorchè non risultasse provato dalla ricorrente quale parte del terreno fosse stata “effettivamente sottoposta a vincolo”. A tale ultimo riguardo soggiunge che erroneamente i giudici d’appello hanno attribuito rilievo a una dichiarazione del responsabile dell’ufficio tecnico comunale intervenuta circa sette anni dopo l’acquisto del terreno, la quale attestava che quest’ultimo di fatto non era stato integralmente utilizzato per gli scopi indicati nella citata delibera.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 67, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato l’assoggettabilità a tassazione del terreno de quo pur avendo dato atto che, in base alla Delib. 30 dicembre 1999, n. 164 del Comune di Livo, l’acquisto da parte dell’ente era finalizzato ad ottenere la disponibilità di parte delle aree necessarie per la realizzazione della descritta strada pubblica.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. affermato la legittimità dell’integrale assoggettamento a tassazione della plusvalenza, pur avendo riconosciuto che il terreno era stato sia pur parzialmente sottoposto a vincolo pubblico; sostiene la ricorrente che, in coerenza con tale ultimo asserto, il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere che la plusvalenza andava calcolata solo su quella parte di terreno che si era ritenuto avesse mantenuto destinazione edificatoria, stralciando il valore del terreno con destinazione a strada pubblica.

6. E’ infondato il primo motivo di ricorso.

Con linearità argomentativa la C.T.R., dopo aver premesso che solo la presenza di un vincolo di destinazione di una zona a realizzazione di una strada pubblica impedisce la qualificazione dell’area in essa ricadente come “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ha rilevato che tale presupposto nel caso di specie non è ravvisabile essendo attestato dall’acquisito certificato di destinazione urbanistica del Comune di Livo che il terreno de quo, al momento della cessione, era destinato a zona residenziale di completamento ed era privo di un vincolo di destinazione.

L’affermazione, immediatamente seguente, che dagli atti risulta che l’acquisto da parte del Comune era finalizzato “ad ottenere la disponibilità di parte delle aree necessarie per la realizzazione della strada di penetrazione a servizio della zona di espansione edilizia nell’abitato di (OMISSIS) (delibera n. 164 del 30/12/1999)” e che tuttavia “non è stato in alcun modo precisato nè provato dalla ricorrente quale parte del terreno oggetto di causa sarebbe stata effettivamente sottoposta a vincolo”, non si pone affatto in contraddizione con il precedente rilievo, fondativo della decisione, ma anzi del tutto coerentemente vale a evidenziare che la delibera citata, di per sè, è idonea solo a esplicare le motivazioni che hanno indotto l’ente pubblico all’acquisto del terreno ma non anche essa stessa a introdurre il vincolo di destinazione urbanistica nell’area, donde la successiva precisazione secondo cui sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse precisato e provato anche quale parte del terreno oggetto di causa era stata effettivamente sottoposta a vincolo (sul presupposto, per l’appunto, che tale circostanza non potesse ricavarsi da quella sola delibera).

7. Discende dalle superiori considerazioni anche il rilievo della infondatezza del secondo motivo.

Il vizio di violazione di legge è dedotto dalla ricorrente sul presupposto che dalla citata delibera potesse desumersi prova dell’esistenza di un vincolo di destinazione sull’area de qua: presupposto per quanto si è detto errato, avendo la C.T.R. implicitamente ma univocamente escluso – con valutazione non fatta segno in questa sede di alcuna specifica critica – che alla delibera del Comune di Livo potesse assegnarsi siffatto contenuto ed effetto.

E’ appena il caso per il resto di rammentare che ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) T.U.I.R. costituiscono redditi diversi soggetti a tassazione separata “le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. A tale norma si è rettamente conformata la C.T.R. attribuendo rilievo alla certificazione urbanistica acquisita che attestava, con riferimento al momento della cessione, la vocazione edificatoria dell’area e l’inesistenza di vincoli urbanistici di destinazione.

8. Del tutto coerentemente a tale criterio normativo la C.T.R. ha infine omesso di attribuire rilievo alcuno alla circostanza – pur accertata sulla base delle dichiarazioni rese dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale – che parte del terreno era stata successivamente “effettivamente sottoposta a vincolo”, imponendo la norma di aver riguardo ai fini in esame al regime urbanistico vigente al momento della cessione. Donde l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

9. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo l’amministrazione intimata svolto difese nella presente sede, nessuna statuizione occorre adottare in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.-

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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