Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16794 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19135-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1958/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/03/2016 R.G.N. 4267/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso notificato il 13 gennaio 2016, la s.p.a. Telecom Italia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4811/5, esponendo che: – con ricorso proposto in via monitoria, il sig. D.M.M. aveva chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere alla società Telecom Italia s.p.a. il pagamento dalla somma di Euro 2.153,33 per stipendio del mese di aprile 2014 (dovuto in virtù della sentenza n. 25877/09 dal Tribunale di Napoli, che stabilì la permanenza del rapporto di lavoro fra il D.M. e la Telecom Italia, che quest’ultima non aveva corrisposto);

il Tribunale di Napoli, con decreto n. 1926/14, ingiungeva alla Telecom Italia s.p.a. il pagamento di detta somma, oltre accessori e spese di procedura;

– avverso detto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Telecom Italia, respinta dal Tribunale con sentenza 18.12.12 che ordinò la reintegrazione nel posto di lavoro presso Telecom, poi gravata da quest’ultima che eccepì l’inammissibilità della pretesa, per avere il D.M. impugnato il licenziamento 23.11.11 e la messa in mobilità operato dalla società Ceva Logistics Italia s.r.l. (già TNT Logistics Italia s.r.l., società cessionaria di un ramo d’azienda di Telecom Italia s.p.a.), e poi sottoscritto, in data 13.2.14, un verbale di conciliazione, accettando il licenziamento della società del 23.11.11 (con effetto dal 31.1.12), con conseguente corresponsione, da parte della Ceva di un rilevante importo economico (Euro 71.428) a titolo di incentivo all’esodo;

– la sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva tenuto conto dell’aliunde perceptum e percipiendum, trattandosi di eventuale responsabilità risarcitoria della società.

Sulla base di queste premesse, l’appellante, in riforma della gravata sentenze, ha concluso per il rigetto delle domande proposte dal D.M., con revoca del d.i.

Questi si costituiva eccependo che il motivo di appello inerente l’intervenuta conciliazione era inammissibile in quanto non proposto in primo grado; in ogni caso irrilevante essendo intervenuta tra soggetti non parti nel presente giudizio (Telecom e TNT Logistics), mentre non vi era alcun aliunde perceptum (a parte l’indennità di mobilità, non detraibile).

Con sentenza depositata il 14.3.16, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Telecom Italia s.p.a., affidato a due motivi, cui resiste il D.M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c., laddove la sentenza aveva erroneamente ritenuto che l’accettazione della risoluzione dell’unico rapporto di lavoro con la cessionaria CEVA (a fronte della corresponsione di un ingente importo a titolo di incentivazione all’esodo) fosse irrilevante per il presente giudizio.

Il motivo è infondato. Nella specie non v’è dubbio che l’originario rapporto di lavoro con Telecom sia proseguito, ancorchè di fatto (ex artt. 2112 e 2126 c.c.), con le varie cessionarie (TNT e poi CEVA) che hanno corrisposto al D.M. l’ordinaria retribuzione (sino al 31.1.12). Il D.M. conciliava poi la controversia con CEVA il 13.2.14, accettando il licenziamento ed una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all’esodo.

Deve tuttavia richiamarsi il principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell’aliunde perceptum, come recentemente affermato da questa Corte: “in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass.n. 29092/19).

In sostanza il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, così Cass. 29092/2019).

Non può quindi più condividersi il precedente orientamento di legittimità in forza del quale il diritto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l’estinzione dell’unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l’impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest’ultima un verbale di messa in mobilità (Cass. n. 6755/15).

2.- Con secondo motivo la Telecom, censura la riqualificazione della domanda da retributiva a risarcitoria formulata del lavoratore.

Il motivo è infondato, e privo di interesse giuridico.

Ed invero deve osservarsi che i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti gli stessi e che, secondo la recente sent. di questa Corte n. 29092/2019 deve essere ritenuta la natura retributiva e non più risarcitoria dei crediti che il lavoratore ha ingiunto in pagamento a Telecom Italia s.p.a. a titolo di emolumenti allo stesso dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto da parte della società predetta in seguito a declaratoria dell’illegittimità della cessione di azienda, (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990). Quest’ultima pronuncia ha affermato il seguente principio: “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di Corrispondere le retribuzioni,… a decorrere dalla messa in mora” e come “A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda”.

Occorre infine evidenziare che sussiste anche una mancanza di interesse giuridico alla doglianza, poichè, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato concreto favorevole al ricorrente (Cass. 14878/2018; Cass. n. 14279/17).

3.- Con terzo motivo Telecom denuncia la violazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c. laddove la sentenza non ha rilevato l’assenza di danno differenziale rispetto al cospicuo incentivo percepito da CEVA.

Il motivo è infondato alla luce delle precedenti considerazioni (non detraibilità di aliunde percepta dalla retribuzione dovuta da Telecom).

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Circa le spese sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, stante il recentissimo revirement della giurisprudenza di legittimità in argomento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del; ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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