Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16793 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Avv. G.S., in proprio, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Germanico n. 101, presso lo studio dell’avv. Ottorino
Agati;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, sez. 14, n. 113, depositata il 14.2.2 007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che il contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia – con metodo induttivo e sulla base dei “parametri”, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg. – aveva accertato a suo carico, per l’anno 1998, maggiori Irpef, Iva e Irap;
– che, a fondamento del ricorso, il contribuente rilevava, tra l’altro, che, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia, l’applicazione dei “parametri” non conduce automaticamente all’inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione fiscale e che, peraltro, non era stato convocato per la definizione in contraddittorio;
– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla Commissione regionale;
– che, nel suo nucleo essenziale, la motivazione dei giudici di appello è affidata al rilievo che i parametri assumono valenza di presunzioni legali;
rilevato:
che, avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo violazione di legge, con particolare riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), in base alla considerazione che i parametri, quali dati meramente statistici, non configurano indizi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere una presunzione legale, nonchè vizio motivazionale e violazione di circolari;
– che l’Agenzia non si è costituita;
osservato:
– che le SS.UU. di questa Corte (cfr. sent. n. 26635/09) hanno, di recente, aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187, e dal successivo d.p.c.m. 29 gennaio 1996, quest’ultimo come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento;
considerato:
che, alla luce degli esposti rilievi, deve ritenersi che la decisione impugnata non è ispirata all’indicato criterio avendo riconosciuto idoneo valore probatorio a dati parametrici contestati dal contribuente e non altrimenti asseverati dall’Agenzia;
ritenuto:
che il ricorso del contribuente si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010