Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16793 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16793

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6972-2013 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SIRACUSA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASTALDI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9 –

11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTTO

che:

p. 1. Roma Capitale – Comune di Roma propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 30/38/12 del 26 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale Lazio – in sede di riassunzione da cassazione con rinvio in punto legittimazione processuale del Dirigente Ufficio Tributi del Comune di Roma (Cass. 7088/10) – ha ritenuto illegittimo il silenzio – rifiuto opposto alla richiesta della Astaldi spa di ottenere il rimborso del maggior importo da essa versato, per Ici dal ‘93 al ‘96, su un immobile in sua proprietà.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’immobile oggetto di tassazione, privo di rendita catastale negli anni di riferimento e rientrante tra quelli di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, era stato classificato in categoria catastale B1 (caserme) con provvedimento notificato alla società nel novembre ‘97; – tale classificazione, di carattere ricognitivo e dichiarativo, aveva effetto anche per le annualità pregresse, con conseguente riliquidazione a conguaglio, in dare o in avere, ai sensi della seconda parte del D.Lgs. n. 504 del 1992 cit., art. 11, comma 1; – tale riliquidazione, comportante nella specie un credito di rimborso in capo alla società, non trovava ostacolo nel fatto che quest’ultima avesse provvisoriamente versato l’imposta, negli anni di riferimento, sulla base non già della rendita di fabbricati similari iscritti in catasto (art. 5 cit.,. comma 5), bensì sulla base dei valori di bilancio (comma 3).

Resiste con controricorso e memoria la Astaldi spa.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione degli articoli 5, co.3^ e 4^, nonchè 11, co.1^, d.lgs. 504/92. Per avere la commissione tributaria regionale affermato il diritto al rimborso, nonostante che: – l’attribuzione ex novo di rendita nel novembre ‘97, previo relativo classamento in categoria B1, avesse efficacia non dichiarativa e retroattiva, ma innovativa e costitutiva, così da valere unicamente per le annualità successive al ‘97; – il disposto di cui al D.Lgs. 504 del 1992 si riferisse espressamente ai soli immobili di cui al art. 5 cit., comma 4, là dove l’immobile in oggetto rientrava, per stesso riconoscimento della Astaldi spa che aveva calcolato l’Ici nelle annualità in questione sulla base dei valori di bilancio, tra quelli di cui al terzo comma della medesima disposizione.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’immobile in oggetto dovesse rientrare – “sulla base delle sue caratteristiche oggettive” e della stessa classificazione B1 poi operata dall’agenzia del territorio nel corso del 1997 – nella tipologia di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4.

Da questa valutazione fattuale, qui insindacabile, discende la corretta applicazione, ad opera del giudice di merito, della seconda parte del D.Lgs. n. 504 del 1992, cit. art. 11, comma 1; il quale prevedeva una speciale procedura di riliquidazione dell’imposta dovuta sugli anni pregressi (e fatta oggetto di versamenti provvisori), con possibilità sia di applicazione di una maggiore imposta (gravata da interessi, ma non da sanzioni), sia di eccedenza a credito del contribuente e conseguente suo diritto al rimborso.

Va peraltro osservato che quanto previsto dalla norma teste menzionata è stato, da questa corte di legittimità, inteso come espressione del principio generale secondo il quale ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione. Con la conseguenza che, in tema di Ici, “il contribuente ha diritto al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, senza che, in contrario, assuma rilievo il fatto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1, preveda il rimborso nella sola ipotesi – disciplinata dallo stesso D.Lgs., art. 5, comma 4, – di pagamento dell’imposta effettuato sulla base del valore dell’immobile provvisoriamente determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari; atteso che il citato art. 11 attiene esclusivamente all’obbligo del Comune di provvedere d’ufficio” (Cass. 5109/05, richiamata anche da Cass. 27546/11).

Da ciò deriva – in sede di allineamento dell’imposizione alla tipologia oggettivamente rivestita dal bene e, dunque, di effettiva rispondenza dell’imposizione alla capacità contributiva del possessore dell’immobile che il diritto al rimborso doveva, nella specie, venire riconosciuto quand’anche il fabbricato della Astaldi spa rientrasse, come sostenuto dal Comune, tra quelli di cui al comma terzo, e non quarto, dell’art. 5 cit..

Con riguardo a questi ultimi (gruppo catastale D) si segnala infatti quanto stabilito da Cass. SSUU 3160/11, secondo cui: “in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.

Giuridicamente corretta deve dunque ritenersi la decisione qui censurata in ordine all’effettiva incidenza della classificazione catastale anche sulle annualità pregresse; e, al contempo, sulla irrilevanza (già affermata da Cass. 5109/05, cit.) del fatto che il conteggio Ici, provvisoriamente operato dalla società contribuente per tali annualità, rispondesse al criterio di libro (art. 5, comma 3, cit.), invece che a quello della rendita di fabbricati similari già iscritti (art. 5, comma 4).

PQM

 

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– v.to D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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