Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16792 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11617-2017 R.G. proposto da:

AZIENDA PER LA MOBILITA’ NELL’AREA DI TARANTO – AMAT S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto

in Roma, via Cesare Baronio n. 54/A, presso lo studio degli avvocati

ROBERTO BARBERIO, LUCA BARBERIO e MARCO BARBERIO che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

DO.GRE. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GRECO, elettivamente

domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3278/16 della COMM.TRIB.REG. di BARI SEZ.

STACCATA DI TARANTO depositata il 21 dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La DO.GRE. S.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni per il Comune di Taranto, notificava all’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto S.p.a., concessionaria del servizio pubblico di trasporto urbano, un avviso di accertamento per l’omesso pagamento dell’imposta sui mezzi pubblicitari inseriti nelle “paline” ed in alcune pensiline di sua proprietà installate nel Comune di Taranto relativamente all’anno 2006.

1.1. Con ricorso la Società contribuente impugnava l’atto impositivo sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto affermando il proprio difetto di legittimazione impositiva passiva e la mancanza del presupposto impositivo poichè i mezzi accertati, nella disponibilità della Pubblicità SA.PI. S.r.l. sino al 31 gennaio 2006, erano stati oggetto di disdetta rimanendo così inutilizzati. I giudici di primo grado confermavano la debenza del tributo annullando tuttavia le sanzioni.

1.2. Il contribuente e l’Ufficio ricorrevano alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con sentenza 3278 del 2016, rigettava l’appello principale della Società contribuente accogliendo quello incidentale della Società concessionaria per la riscossione sulle sanzioni già annullate, motivando sul fatto che l’imposta è dovuta per la sola disponibilità dei mezzi pubblicitari, anche se non concretamente utilizzati dall’Amat a seguito della disdetta da parte della società di gestione dei messaggi pubblicitari SA.PI. S.r.l. regolarmente comunicata.

1.3. Avverso questa decisione, la Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

1.4. La Dogre S.r.l. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Amat S.p.a., con il primo motivo, denuncia la nullità per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sull’eccezione di giudicato esterno in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe dovuta pronunciare sulla relativa eccezione formulata con il deposito della sentenza definitiva della Commissione Tributaria Provinciale n. 666 del 2007, emessa tra le stesse parti relativamente alle paline e pensiline installate nel Comune di Statte, la quale aveva accertato che esse non rilevavano quali mezzi pubblicitari poichè, essendo strumentali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto, non potevano essere oggetto di imposizione se non in presenza di una richiesta di autorizzazione allo svolgimento della funzione pubblicitaria.

2.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come non vi sia stata un’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza, emessa tra le stesse parti dalla Commissione Tributaria Provinciale e prodotta in appello con attestazione della sua definitività, ma bensì un rigetto implicito della stessa, trattandosi di una decisione incompatibile con il suo accoglimento. In ogni caso non sussiste l’invocato giudicato esterno poichè la sentenza prodotta è relativa ad accertamenti svolti su impianti installati in un diverso Comune (Statte), nonchè detta decisione si basa su un’affermazione erronea in diritto (imposta esclusa in assenza dell’effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario previa presentazione di apposita istanza di autorizzazione) contraria alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata nell’analisi del seguente motivo.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6, 7 e 8, nonchè D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè lo scopo primario delle paline e delle pensiline è diretto, non allo svolgimento di pubblicità, ma al servizio pubblico di trasporto urbano; inoltre, non poteva esserci imposizione per la semplice disponibilità degli impianti, richiedendosi l’effettivo utilizzo che, nella specie, era stato da tempo disdettato con regolare comunicazione dalla precedente società di gestione del servizio pubblicitario SA.PI. S.r.l.

3.1. Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), identifica i vari mezzi pubblicitari e al comma 7 “Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta”. Tra questi certamente rientrano le paline e pensiline del servizio pubblico di trasporto urbano oggetto dell’atto impositivo impugnato. Sul punto oggetto del motivo di ricorso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 1 e s.s., nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso” (Cass., Sez. 5, nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora “Il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e s.s., l’oggetto del tributo va individuato nel “mezzo disponibile” e non nel “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari” nè, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi (Cass., Sez. 5, n. 12783 del 2018).

3.2. Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla Sa.PI. S.r.l. possono essere oggetto d’imposizione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

3.4. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto buon governo dei principi espressi e la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100,00 per compensi professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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