Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16791 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. 4, n. 76, depositata il 1.12.2006.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione Iva ed Irap per l’anno 2000, ritenendo non spettante il credito d’imposta dichiarato in relazione a interventi di recupero edilizio su immobili, in atto adibiti ad attività meramente agricola, ma già destinati ad attività agrituristica;

– che, a fondamento del recupero, l’Agenzia, pur rilevata l’effettiva ristrutturazione dell’immobile, aveva ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il rimborso Iva e la detrazione della relativa spesa a fini Irap, non essendo, al tempo, iniziata l’attività agrituristica;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

che, in particolare, i giudici di appello riconobbero la spettanza del credito Iva, in base al rilievo che “l’inizio dell’attività di agriturismo nel 2002 non può costituire motivo di diniego di rimborso del credito Iva in quanto i fabbricati rurali, come tali classificati al catasto, che sono stati oggetto di ristrutturazione, debbono intendersi annoverati come strumentali all’attività agricola”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, (T.U.I.R.), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e L. n. 413 del 1991, art. 5 e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che, mentre nell’anno di riferimento l’attività agrituristica non era ancora iniziata, gli esborsi in rassegna non potevano essere considerati inerenti alla mera attività agricola in atto esercitata;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

– che, nella giurisprudenza di questa Corte, è riscontrabile il principio secondo cui l’imposta pagata per l’acquisto di un bene non strettamente inerente all’attività in atto esercitata può essere portata in detrazione, a condizione che il contribuente fornisca la prova di tale inerenza, dimostrando la sussistenza di circostanze, in virtù delle quali l’acquisto stesso possa essere ritenuto prodromico all’espletamento effettivo di nuove attività dell’impresa (Cass. 11765/08, 7808/08, 8583/06, 5739/05, 1863/04);

considerato:

che, corretta la motivazione della sentenza impugnata in adesione all’enunciato criterio, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato;

ritenuto:

– che il ricorso medesimo va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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