Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16791 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 240-2017 R.G. proposto da:
MEDIA FIRENZE GROUP ITALIA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Roma, Corso
Trieste n. 85, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA AJELLO che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del SINDACO pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANDREA SANSONI, elettivamente domiciliato in
Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
LEPORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 927 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE depositata
il 20 maggio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio
2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La società Media Firenze Group Italia S.r.l. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 927 del 2016 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che confermava la sentenza di primo grado la quale aveva rigettato il ricorso avverso l’ingiunzione n. 81 del 2012 del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (nella specie un impianto ritenuto abusivo).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
2. In via pregiudiziale va rilevato che la Società ricorrente ha rinunciato all’impugnazione, poichè le parti medio tempore sono addivenute ad un accordo transattivo e non hanno più interesse alla decisione della causa, depositando un atto di rinunzia al giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese datato 30 dicembre 2020 e sottoscritto anche dal difensore del Comune resistente per accettazione.
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021