Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16791 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11056-2012 proposto da:

TURISTAL SPA in persona dell’Amm.re Unico, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29 SC. IX INT. 12, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 278/2011 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 278/10/11 depositata il 3.11.2011, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello proposto dalla Turistal spa avverso la sentenza 100/20/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto solo in parte il ricorso della società contribuente contro due avvisi di accertamento e una cartella di pagamento scaturiti da una verifica fiscale nei confronti della predetta società.

Il primo avviso aveva rettificato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2003 accertando un imponibile di Euro 827.954,00 e determinando maggiori IRPEG (pari a Euro 131.593,00), IRAP (pari Euro 16.353,00) e IVA (pari Euro 18.969,00). L’Ufficio aveva pertanto recuperato a tassazione:

– ricavi non dichiarati per Euro 53.737,00 e IVA consequenziale nella misura del 20%;

– costi indeducibili per difetto di inerenza, pari a Euro 101.344,00 e relativa IVA per Euro 8.221,37;

– variazioni in aumento per Euro 2.253,00;

– sopravvenienze attive per Euro 229.704,00.

Aveva quindi applicato sanzioni per complessivi Euro 185.884,00.

Col secondo avviso di accertamento era stata accertata per l’anno 2004 maggiore IVA per Euro 8.146,00 derivante da recupero a tassazione di costi indeducibili accertati nel 2003 col precedente avviso.

La cartella di pagamento riguardava iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso parte delle maggiori imposte accertate con i predetti avvisi.

I giudici di appello hanno motivato la loro decisione rilevando che l’atto impugnato possedeva i requisiti necessari al raggiungimento dello scopo e che l’Ufficio finanziario aveva correttamente posto in essere l’accertamento induttivo ex cit. D.P.R., art. 39, comma 1 a fronte delle irregolarità contabili della società non messe in discussione dalle generiche eccezioni della società. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione per relationem degli avvisi di accertamento con riferimento al processo verbale di constatazione ivi richiamato, sottoscritto dal contribuente e consegnato in copia.

Quanto al recupero a tassazione della sopravvenienza attiva da condono, i giudici di appello hanno rilevato che l’operato dell’Ufficio appariva legittimo, tenuto conto dell’idoneità dell’accertamento a raggiungere lo scopo assegnatogli dalla vigente normativa. Infine, hanno considerato congrui i motivi posti a base della pretesa fiscale ed esplicitati dall’Ufficio nell’atto di controdeduzioni all’appello, mentre le eccezioni della società apparivano strumentalmente utilizzate e, come tali, non meritevoli di accoglimento.

2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. a cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, l’inesistenza o mera apparenza della motivazione in violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132, comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.p., comma 1 (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Rileva la ricorrente che la motivazione è inesistente o meramente apparente essendo radicalmente inidonea ad esprimere la ratio decidendi sull’unico punto controverso che meritava esame (l’applicabilità o meno della L. n. 289 del 2002, art. 14 in tema di regolarizzazioni contabili da condono e quindi la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva di Euro 229.704,13). Secondo la ricorrente, la motivazione utilizzata legittimità dell’operato dell’ufficio e carattere strumentale delle eccezioni della contribuente – consta di un brano generico ed astrattamente valido per qualsiasi ripresa a tassazione, e richiama invece le specifiche osservazioni svolte sia in primo grado che con l’atto di appello, di cui riporta i passaggi rilevanti, nonchè la giurisprudenza di legittimità sulla motivazione apparente.

2. Col secondo motivo, strettamente collegato al precedente, la società contribuente denunziai inoltre l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., n. 5).

Ribadisce che il giudice di appello ha adottato solo frasi di stile senza però prendere in esame la questione decisiva riguardante la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva di Euro 229.704,13 ed in particolare la dedotta inesistenza sia del credito che del debito verso la Attika Telecommunications – Global System contestualmente iscritti nel bilancio del 2002 e contestualmente eliminati dal successivo bilancio 2003 sul presupposto che la Global System non avrebbe potuto più svolgere i servizi di telefonia fissa che si era impegnata ad effettuare per estinguere la sua ulteriore posizione debitoria. La ricorrente riporta la linea difensiva sviluppata nei giudizi di merito e richiama la documentazione ivi allegata, comprendente anche una relazione svolta dalla società di revisione “Deloitte & Touche spa”.

Il primo motivo è fondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 06/06/2012 Rv. 622945; Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 27/01/2006 Rv. 586705; Sez. 1, Sentenza n. 890 del 18/01/2006 Rv. 586056; Sez. l, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998 Rv. 513033).

Ebbene, nella concreta fattispecie è accaduto proprio questo, perchè la sentenza impugnata, a fronte di specifiche e articolate censure, ha liquidato la lite sulla base di mere enunciazioni di principi giurisprudenziali, in ipotesi adattabili ad ogni controversia, senza però scendere mai nello specifico esame dei temi posti dalla società contribuente con l’atto di appello.

In altre, parole, alle premesse in diritto non ha fatto seguito nessun percorso argomentativo che potesse spiegare perchè, nel caso di specie, quei principi, solo enunciati, potessero trovare applicazione.

Come appare evidente, un tale “modus decidendi” non assolve al dovere costituzionale di motivazione e pertanto non resta che cassare la sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tribunale Regionale a quo perchè esamini adeguatamente le censure mosse dall’appellante dando adeguata risposta sulla scorta delle regole sopra fissate e provvedendo, infine, alla regolamentazione delle spese anche di questo grado.

Resta logicamente assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che pronuncerà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA