Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16791 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 620/2013 proposto da:

COMUNE DI TERNI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, elettivamente domiciliato, in

ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 5 SC. D/1, presso lo studio dell’avvocato

FABIO BLASI, che lo, rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Il Comune di Terni propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 210/2/12 del 23 ottobre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Umbria, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni notificati all’Amministrazione Provinciale di Terni per mancato pagamento Ici, dal 2005 al 2009, su taluni immobili in proprietà di quest’ultima; immobili adibiti ad impianti sportivi (campo di calcio, piscine, pattinodromo, palazzetto dello sport) o già destinati a caserma dei vigili del fuoco.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che fosse nella specie applicabile l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a); trattandosi di immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali della Provincia, ancorchè in forza di loro affidamento a terzi.

Resiste con controricorso e memoria l’Amministrazione Provinciale.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Terni lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). Per avere la commissione tributaria regionale affermato l’esenzione Ici senza considerare che quest’ultima era già stata costantemente esclusa, in fattispecie similari, dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo cui, ai sensi della norma in questione (di stretta interpretazione) sono esenti da Ici unicamente gli immobili oggetto di utilizzo diretto ed immediato da parte dell’ente pubblico; là dove, nel caso di specie, era pacifico che si trattasse di immobili affidati all’utilizzo di terzi.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), sono esenti dall’imposta “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, (…) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.

Premesso che, nel caso di specie, non è controverso che si tratti di immobili utilizzati non direttamente dall’Amministrazione Provinciale proprietaria, ma da quest’ultima concessi in uso a soggetti terzi in forza di rapporti di concessione o convenzione, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento interpretativo di legittimità (che, pure, la commissione tributaria regionale ha preso in considerazione), secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Ne consegue che un’Agenzia regionale (nella specie operante nel settore dell’agricoltura) non può invocare l’esenzione per il solo fatto dell’assunzione di posizioni soggettive di competenza regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un’istituzione organicamente inserita nell’apparato amministrativo regionale, ancorchè dotata di personalità giuridica propria” (Cass. n. 8496/10); e, inoltre: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Deve, pertanto, escludersi che le province possano fruire dell’esenzione in relazione agli immobili che, ai sensi della L. n. 23 del 1996, art. 12, comma 2, sono obbligate a fornire quali sedi per i Provveditorati agli studi” (Cass. n. 22156/06).

Si tratta di orientamento – esattamente in termini con la presente fattispecie – risalente quantomeno a Cass. 14146/03 e 142/04, ed ancora recentemente confermato, tra le altre, da Cass. 14912/16; secondo cui l’esenzione in esame è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell’immobile da parte di terzi (nella specie, un’associazione sportiva comodataria) quand’anche svolgenti in esso un’attività senza scopo di lucro, e con destinazione di pubblico interesse. A conclusioni analoghe sono pervenute anche Cass. n. 10483/16 (pur essa in una fattispecie di utilizzo dell’immobile nell’espletamento di un servizio pubblico) e n. 15025/15.

Va detto – nella considerazione complessiva del quadro normativo di riferimento – che l’Amministrazione Provinciale non potrebbe fruire dell’esenzione Ici nemmeno ai sensi della lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, medesimo art. 7, facente richiamo allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Dal momento che la Provincia non è soggetto passivo Ires (art. 74 T.U.I.R.) e che, in ogni caso, anche con riguardo a tale ipotesi di esenzione è stato affermato il medesimo principio di necessità di “utilizzazione diretta” da parte dell’ente possessore (Cass. SU 28160/08; Cass. nn. 7385/12 e 12495/14).

Ne segue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione. Fermo il principio di diritto qui espresso, quest’ultima dovrà decidere gli ulteriori motivi di opposizione agli avvisi di accertamento, e relativi motivi di appello, proposti dalla Amministrazione Provinciale (controricorso, pagg. 6 segg.); e da essa ritenuti assorbiti con la decisione cassata.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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