Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16791 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29587-2018 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACQUALATINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO MARAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2662/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2018, R.G.N. 5237/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo,

assorbito il 1 motivo del ricorso.

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA;

udito l’Avvocato PAOLO PIGNATARO per delega verbale avvocato MARCO

MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 settembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Latina e rigettava la domanda proposta da D.M.G. nei confronti di Acqualatina S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso intimatogli con riferimento a tre tipologie di addebiti, la reiterata e prolungata sospensione dell’attività lavorativa per motivi ad essa non attinenti, l’uso improprio dell’autovettura aziendale, l’insufficiente espletamento dei sopralluoghi affidati.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto irrilevanti ai fini del licenziamento per essere passibili di sanzioni meramente conservative e, di contro, provato il terzo addebito per essere risultata accertata l’omissione dei sopralluoghi nei quattro giorni in contestazione risultante dalla relazione investigativa acquisita in atti, solo parzialmente smentita dalla testimonianza di uno dei collaboratori dell’agenzia che dà conto dell’effettuazione di visite ad alcuni cantieri in Formia, Minturno e Scauri e lo stesso addebito di per sè idoneo a giustificare il disposto licenziamento considerata la rilevanza dell’attività valendo i sopralluoghi ad assicurare il controllo dei cantieri appaltati dalla Società quale committente.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 12 e art. 21, punto 1, n. 4, del CCNL per il settore Gas-Acqua dell’1.3.2002, imputa alla Corte territoriale di aver valutato la sussistenza del giustificato motivo di recesso senza tener conto della previsione legale che gli imponeva di attribuire rilievo, quale disposizione più favorevole al dipendente in ordine alla valenza disciplinare della mancanza addebitata, alla norma di cui al codice disciplinare del contratto collettivo applicabile che assoggetta la fattispecie cui è riconducibile quella mancanza ad una mera sanzione conservativa.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., imputa alla Corte territoriale la non conformità a diritto del procedimento seguito dalla Corte territoriale ai fini della formazione del proprio convincimento per aver attribuito ai predetti fini rilevanza probatoria alla relazione investigativa, da qualificarsi prova atipica, rispetto alla dichiarazione testimoniale di un collaboratore dell’agenzia investigativa che quella relazione smentiva.

Quanto al primo motivo se ne deve rilevare l’infondatezza, dovendosi ritenere, considerata la natura legale delle nozioni di giusta causa e giustificato motivo di recesso, che il giudizio di proporzionalità della sanzione, da condursi avendo riguardo all’idoneità della condotta addebitata, nel suo concreto atteggiarsi sotto il profilo oggettivo e soggettivo e tenuto conto altresì delle caratteristiche proprie del rapporto intrattenuto dall’interessato, a ledere il vincolo fiduciario, da intendersi come possibilità di affidamento da parte del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future, ben possa prescindere, nel caso in esame, dalla collocazione della fattispecie astratta nell’ambito del codice disciplinare operata in sede collettiva.

Di contro inammissibile si appalesa il secondo motivo, essendo lo stesso formulato sulla base del presupposto che la dichiarazione testimoniale invocata valga a smentire radicalmente l’esito dell’indagine investigativa quale riportato nella relazione, presupposto che il ricorrente fonda su una lettura di quella dichiarazione testimoniale che il ricorrente stesso si limita a contrapporre alla lettura viceversa accolta dalla Corte territoriale ed in base alla quale la stessa espressamente esclude quella valenza di totale smentita, facendo riferimento ad un più ampio contenuto accusatorio ricavabile dalla relazione ed all’accertamento da questa recato di reiterati e prolungati periodi di permanenza in compagnia di colleghi o comunque in ufficio, rilievi che attengono al libero apprezzamento del giudice del merito e non sono stati, in ogni caso, fatti oggetto di specifica impugnazione.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

 

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