Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16790 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16790

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 99/12/11 depositata il 29.6.2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto da P.A. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo derivante da cartelle di pagamento per IVA e IRPEF per un importo di Euro 6.999,65.

Secondo i giudici di appello, le cartelle erano state tempestivamente notificate dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale e ricevute direttamente dal contribuente che non aveva mosso contestazioni al riguardo; di conseguenza, non era più consentito discutere degli atti prodromici ormai divenuti definitivi sia con riferimento al titolo che con riferimento alle somme dovute. Infine, i giudici di appello hanno rilevato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di risarcimento per danni all’immagine (proposta dal ricorrente) e hanno altresì rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, pure chiamata in giudizio.

2. Contro questa decisione ricorre per cassazione il P. sulla base di tre motivi a cui resistono con controricorsi l’Equitalia Nord spa (già Equitalia Esatri spa) e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 La società contribuente con il primo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in tema di notifica delle cartelle esattoriali e violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osserva in particolare che contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, egli aveva contestato in ogni sede sia le asserite notifiche che le successive produzioni relative alle “notifiche”; rileva inoltre che da un attento esame degli avvisi prodotti non si riesce a individuare il soggetto destinatario della cartella esattoriale. Rileva inoltre che la cartella (OMISSIS) risulta ritirata da persona sconosciuta al ricorrente. Osserva che la mancata indicazione della qualifica del soggetto e l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto ricevente determina la nullità della notifica stessa. Riporta alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

1.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata e scorretta valutazione della lettera B) del ricorso in appello riguardante la nullità per intempestività della notifica e violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Critica l’affermazione dei giudici di appello secondo cui la notificazione del preavviso di fermo sarebbe “tempestiva” evidenziando che si trattava di IVA e addizionali riguardanti gli anni tra il 2002 e il 2005.

1.3 Con un terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in conseguenza dell’omessa decisione sull’eccezione di nullità dell’atto per violazione della L. n. 212 del 2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) – Violazione del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce il Trattato di Nizza con lo stesso valore del Trattato sull’Unione per il catalogo completo dei diritti umani. Rileva il ricorrente che, nonostante quanto dedotto in primo grado sulla puntuale violazione dello Statuto dei diritti del contribuente la Commissione Regionale ha ritenuto di non pronunciarsi. Lo stesso vale per le violazioni della Costituzione (artt. 3 e 24) per mancata indicazione di termine e autorità a cui ricorrere e del Trattato di Nizza e Lisbona.

1.4 L’impugnazione si conclude con alcune considerazioni in diritto sull’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., commi 1 e 2 richiamando il principio della impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.

In conclusione, il ricorso, rivelatosi infondato sotto ogni profilo, va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

2 I motivi vanno dichiarati inammissibili.

Come costantemente affermato da questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872).

Ebbene, nel caso di specie, dal ricorso per cassazione risulta che ai giudici di appello era state sottoposta solo il tema riguardante la notifica degli atti prodromici al preavviso, cioè le tre cartelle di pagamento (v. pag. 13). Analoghe conclusioni si traggono dalla sentenza impugnata: di conseguenza, tutte le censure che non hanno stretta attinenza con la notifica al ricorrente degli atti prodromici devono ritenersi nuove e, come tali, inammissibili in questa sede.

Quanto all’unica questione sollevata in appello (quella sulla notifica delle cartelle), i giudici di secondo grado hanno accertato che “le succitate cartelle esattoriali sono state notificate al predetto appellante a mani proprie” ed hanno rilevato altresì la mancata contestazione delle produzioni effettuate da Equitalia Esatri a conferma della regolarità della notifica.

Il ricorrente oggi si limita ad obiettare di avere contestato in ogni sede tale regolarità; ma per sostenere validamente tale tesi avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), indicare esattamente i dati necessari al reperimento degli avvisi di ricevimento di cui contesta la regolarità onde consentire con immediatezza i necessari riscontri, non spettando di certo alla Corte di Cassazione di individuare, attraverso la ricerca tra i fascicoli di parte, gli atti che il ricorrente ritiene decisivi.

Infatti, secondo un generale principio affermato dalle sezioni unite – ed oggi ribadito da questo Collegio – in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Quanto alle contestazioni sulla “tempestività” della notifica della comunicazione di fermo ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 25 (secondo motivo), esse non colgono nel segno perchè la norma richiamata riguarda il termine per la notificazione della cartella di pagamento (e non del preavviso di fermo) e dunque la questione avrebbe dovuto porsi in sede di impugnazione delle cartelle, il che non è avvenuto.

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014 Rv. 630907).

Infine – e il rilievo tronca definitivamente il discorso – in materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014 Rv. 629329).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con addebito di spese al ricorrente nei rapporti con l’Equitalia (per la regola della soccombenza). Vanno invece compensate le spese nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, evocata nel giudizio di legittimità per ragioni legate al contraddittorio processuale.

PQM

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di Equitalia Nord spa, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA