Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16790 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23473-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PICOZZI;

– ricorrente –

contro

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONIO DI STASIO e GIORGIO FONTANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2018, R.G.N. 617/2015; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal Consigliere

Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, rigettava la domanda proposta da R.S. nei confronti di Fiat Crysler Automobiles S.p.A. avente ad oggetto l’impugnativa delle sanzioni conservative intimate l’1.8.2011 ed il 28.12.2011 ed il successivo licenziamento disciplinare provvedimenti tutti irrogatigli per non essersi presentato al lavoro senza che ricorresse una valida giustificazione sempre a fronte dell’invito della Società datrice alla ripresa del servizio una volta terminato il periodo di sospensione del medesimo a seguito di intervento della CIG a zero ore da cui era stato reiteratamente interessato. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, con riguardo agli addebiti di cui alla contestazione poi sfociata nel licenziamento, carente di prova, non sopperibile con l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice, viceversa ammesso in primo grado, l’assunto per cui la contestata assenza del 21.11.2011 non avrebbe potuto ritenersi ingiustificata per la mancata ricezione da parte del R. del telegramma di convocazione; ingiustificata l’assenza nei giorni 13, 14 e 15.12.2011 per essere le pretese ferie fruite in quei giorni dal R. risultate non autorizzate; imputabile al lavoratore, con conseguente ingiustificatezza dell’assenza del 16.12.2011, la mancata conoscenza del comunicato che richiedeva per quella giornata lo svolgimento dell’attività lavorativa; legittima soltanto una delle due sanzioni conservative in precedenza irrogate e nell’ultima contestazione considerate rilevanti ai fini della recidiva; proporzionata la sanzione per essere le condotte addebitate tali da compromettere il rapporto fiduciario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

La Società resistente ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 429 c.p.c., comma 2, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, lamenta a carico della Corte territoriale l’aver disatteso il dato, risultato provato, del ricevimento non in tempo utile del telegramma di convocazione al lavoro per dare rilievo, ai fini della ritenuta ingiustificatezza dell’assenza dal lavoro nel giorno 11.7.2011, all’elemento del tutto ultroneo della tardività della comunicazione di variazione dell’indirizzo utile per il controllo della malattia per i giorni successivi del 12 e del 13.7.2011.

Con il secondo motivo, il ricorrente reitera la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Con il terzo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccepita illegittimità della sanzione dell’1.8.2011 per essere stata irrogata oltre il termine, previsto dalla contrattazione collettiva di categoria, di sei giorni successivi all’invio delle giustificazioni.

Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e L. n. 300 del 1970, art. 7 è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale esteso la valutazione circa la sussistenza della giustificazione del disposto licenziamento disciplinare a condotte ed atteggiamenti soggettivi non fatti oggetto di contestazione.

Con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2106 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 32, lett. a), punti h) e f) del CCNL del 29.10.2010 e art. 1362 c.c. nonchè al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver valutato la sussistenza del giustificato motivo di recesso in difformità delle previsioni del codice disciplinare di cui al CCNL applicabile.

Nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106,2119 e 1375 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 anche in relazione all’art. 1455 c.c. nonchè al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti che assume operato dalla Corte territoriale prescindendo dalla considerazione dell’elemento intenzionale e dal correlativo comportamento datoriale.

Passando all’esame degli esposti motivi, si deve rilevare l’inammissibilità dei primi tre per non aver il ricorrente dato conto della decisività ai fini del decidere dei vizi con essi denunciati, tutti attinenti, se pur riferiti a diversi profili, alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla legittimità della sanzione conservativa irrogata precedentemente alla contestazione poi sfociata nel disposto licenziamento, ivi indicata ai fini della contestata recidiva, della cui insussistenza come rilevante agli effetti dell’illegittimità del successivo licenziamento il ricorrente non fa più alcun cenno.

Di contro, infondati risultano i motivi dal quarto al sesto, tutti intesi a censurare la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento e alla proporzionalità della sanzione irrogata, per essere stata quella valutazione condotta avendo riguardo ai soli addebiti contestati, atteso che il riferimento ad un contegno di mancata collaborazione da parte del lavoratore, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, non attiene ad una condotta ulteriore non contemplata nella contestazione, come pretenderebbe il ricorrente, identificandola nella comunicazione, che sostiene erroneamente qualificata tardiva, della variazione di indirizzo in relazione al controllo di malattia per le giornate del 12 e 13 luglio 2011, ma è assunto, da qui derivando l’infondatezza del quarto motivo, quale connotato della condotta complessiva del ricorrente, rivelatore di quella scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi sullo stesso gravanti che, del tutto plausibilmente sul piano logico e giuridico, la Corte territoriale ha considerato indice di una lesione del vincolo fiduciario riguardato come possibilità di affidamento del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future ed ha posto a fondamento del giudizio di proporzionalità della sanzione; sono infondate altresì le censure di cui al sesto motivo ma anche a quelle di cui al quinto motivo, risultando congrua, rispetto all’esito di quel giudizio, correttamente condotto alla stregua della nozione legale di giustificato motivo soggettivo, la valorizzazione del rilevato elemento costituito dalla sistematica violazione degli obblighi contrattuali fondamentali, che eccede la ratio sottesa alla determinazione dell’autonomia collettiva circa la collocazione della mancanza in questione, ovvero la reiterazione saltuaria, non in coincidenza con il giorno seguente a festività e ferie, di assenze ingiustificate, tra quelle soggette ad una mera sanzione conservativa.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

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